La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, ((previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6)). Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

  • a)l'idoneita' del registro del quale si intende assumere la responsabilita' ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;
  • b)la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;
  • c)l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;
  • d)il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 ((, comma 2, lettera e)));
  • e)la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:
  • 1)l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;
  • 2)la descrizione delle modalita' di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
  • 3)l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attivita' svolte dagli stessi. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei seguenti requisiti:
  • a)la forma di societa' per azioni e ((un capitale iniziale)) almeno pari a 150.000 euro nel caso di ((societa' con sede legale)) in Italia, o requisiti equivalenti nel caso di societa' con sede legale in uno Stato membro ((dell'Unione europea)) diverso dall'Italia;
  • b)la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno ((o di una societa')) di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • d)la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei requisiti ((ulteriori)) di cui all'articolo 24, nonche' la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attivita' di responsabile del registro. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3. La decisione in merito all'iscrizione e' adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza. Per valutare l'idoneita' del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob puo' richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Testo vigente dal 16 maggio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023. 27 parole tolte, 22 parole aggiunte in 6 capoversi.

… di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, tolto: se in aggiunto: previa verifica del possesso dei requisiti aggiunto: e con la procedura di cui ai commi da 3 a tolto: 10 aggiunto: 6. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28aggiunto: , comma 2, lettera e);

a) la forma di societa' per azioni e aggiunto: un capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di societa' tolto: italiane aggiunto: con sede legale in Italia, o requisiti equivalenti nel caso di societa' con sede legale in uno Stato membro aggiunto: dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o tolto: da aggiunto: di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

tolto: c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

… all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei requisiti aggiunto: ulteriori di cui all'articolo 24, nonche' la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attivita' di responsabile del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari