Art. 21 — Cancellazione e sospensione dall'elenco
La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- a)l'attivita' di responsabile del registro non e' stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;
- b)rinuncia espressa all'iscrizione;
- c)e' avviata una procedura di liquidazione;
- d)e' accertata l'interruzione dell'attivita' di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;
- e)l'iscrizione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- f)perdita di uno o piu' requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione;
- g)altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o). (( Il responsabile del registro informa senza ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di integrare una delle condizioni di cui al comma 1. )) La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attivita' di responsabile del registro e' svolta da:
- a)banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
- b)responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)). Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, e' inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.
Testo vigente dal 14 settembre 2024
