Art. 17 — Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali
((Salvo quanto)) diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, ((anche)) in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati ((esclusivamente)) dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.
Testo vigente dal 16 maggio 2023
