I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti ((aziendali)) possiedono i ((requisiti di onorabilita')) previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilita' ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi (( per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT))), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonche' idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilita' per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro. Ai fini della valutazione di idoneita' di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalita' e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Testo vigente dal 16 maggio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… 1, lettera d) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti aggiunto: aziendali possiedono i requisiti aggiunto: di onorabilita' previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del … chiara struttura organizzativa con linee di responsabilita' ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi tolto: dei aggiunto: per i controlli interni etolto: ICT aggiunto: di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonche' idonee procedure amministrative e contabili per assicurare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art24 · fonte del testo

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