Art. 2 — Ambito di applicazione
Le disposizioni ((dei capi I, II, III e V del presente decreto)) si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
- a)alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
- b)alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
- c)ai titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
- d)agli ulteriori titoli di debito la cui emissione e' consentita ai sensi dell'ordinamento italiano ((, nonche' ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani));
- e)alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- f)agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- g)alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.
- h)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 10 MAGGIO 2023 N. 52)). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del ((regolamento (UE) 2022/858)).
Testo vigente dal 16 maggio 2023
