Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).
Art. 35 · Art. 111 cost. · Art. 112 c.p.c.
Rassegna di maggio 2026, p. 258 ↗