Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze,

Dipartimento delle entrate, n. 242 del 21 ottobre 1998, relativa alla

corretta interpretazione dell'art. 33, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, promosso dalla Commissione

tributaria regionale di Venezia, con ricorso pervenuto a questa Corte

il 4 novembre 1999 ed iscritto al n. 131 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con

ricorso pervenuto a questa Corte il 4 novembre 1999, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla

circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate,

numero 242, emanata il 21 ottobre 1998 dal Direttore generale della

Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, avente

ad oggetto: "Discussione in pubblica udienza - Art. 33, comma 1, del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale

n. 141 del 23 aprile 1998";

che, a giudizio della commissione ricorrente, l'atto

impugnato sarebbe lesivo delle attribuzioni costituzionalmente

garantite all'ordine giudiziario in quanto fornirebbe del precitato

articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546, una interpretazione che viene imposta al personale che

"assiste il giudice nello svolgimento della sua funzione" e che,

seppur formalmente appartenente all'amministrazione finanziaria, deve

restare autonomo per tutte le funzioni serventi quella

giurisdizionale;

che l'interpretazione contenuta nella circolare de qua,

qualora non condivisa dal giudice tributario, porrebbe quest'ultimo

di fronte alla scelta di osservarla contro il proprio libero

convincimento o di disapplicarla pregiudicando, in tal modo, la parte

che, "in giustificabile buona fede, ha seguito quella indicazione,

ritenendola senz'altro vincolante";

che, dunque, conclude la commissione ricorrente, deve essere

dichiarato che "spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali

fissare la corretta interpretazione" dell'art. 33, comma 1, del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, conseguentemente, deve essere

annullata la circolare per cui è conflitto "in quanto viziata da

incompetenza".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è preliminarmente

chiamata a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza

contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi

ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;

che, sotto il profilo soggettivo, mentre va riconosciuta la

legittimazione attiva della commissione tributaria a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali da essa esercitate, deve, invece, escludersi che al

Direttore generale del Ministero delle finanze, in quanto organo

puramente amministrativo, spetti quella legittimazione passiva che,

in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere

riconosciuta solo al Governo nella sua collegialità;

che, quanto al profilo oggettivo, la circolare impugnata non

può neppure astrattamente ritenersi lesiva delle attribuzioni della

commissione ricorrente, essendo indirizzata a soggetti comunque non

legittimati all'interpretazione della norma processuale in oggetto, e

dunque costituendo atto giuridicamente irrilevante nei confronti

della commissione stessa;

che, pertanto, sotto entrambi i profili il conflitto di

attribuzione va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso

dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, sezione numero

tre, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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