Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del

d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con n. 12

ordinanze emesse il 16 e 22 ottobre 1996 ed il 26 novembre 1996 dalla

Commissione tributaria regionale di Milano, iscritte ai nn. da 257 a

262, 271, 272 e da 581 a 584 del registro ordinanze 1997 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 38 dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con dodici ordinanze di identico contenuto, la Commissione

tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 101, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,

comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

"laddove subordina la pubblicità dell'udienza in cui si svolge la

trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno una

delle parti".

2. - Premette la Commissione rimettente che questa Corte, sotto il

vigore della previgente disciplina del contenzioso tributario, con

sentenza n. 50 del 1989 ebbe a dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella

parte in cui escludeva la applicabilità ai giudizi che si svolgevano

dinanzi alle commissioni tributarie di primo e secondo grado

dell'art. 128 cod. proc. civ. e, quindi, del principio di pubblicità

dell'udienza nello stesso articolo enunciato.

Ad avviso della Commissione rimettente le stesse argomentazioni

poste a base della citata decisione sorreggerebbero la censura di

costituzionalità dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992,

n. 546, che rimette alla valutazione discrezionale delle parti

costituite la pubblicità della udienza di trattazione delle

controversie tributarie. In particolare, secondo il giudice a quo la

norma denunciata violerebbe: l'art. 101, primo comma, della

Costituzione in quanto, trovando fondamento l'amministrazione della

giustizia nella sovranità popolare, dovrebbe ritenersi implicito in

siffatto precetto la regola generale della pubblicità dei

dibattimenti giudiziari; l'art. 53, primo comma, della Costituzione,

in quanto il principio di trasparenza dell'obbligazione tributaria,

enunciato nella citata sentenza n. 50 del 1989, risulterebbe

incompatibile con l'esclusione della pubblicità della udienza;

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma,

secondo quanto disposto dagli artt. 33, comma 2, e 35, comma 1, del

citato d.lgs. n. 546 del 1992, impedirebbe alle parti, sia in proprio

che mediante i loro difensori, di essere presenti nella camera di

consiglio prima della decisione e subordinerebbe la discussione in

pubblica udienza ad una apposita istanza da depositare in segreteria

e notificare alle altre parti costituite entro un breve termine di

decadenza.

Disciplina, conclude la Commissione rimettente, "quanto mai

singolare alla luce anche della pregressa giurisprudenza tributaria

che aveva sottolineato la particolare rilevanza ai fini della

decisione della presenza delle parti in udienza, giungendo ad

individuare l'obbligo del presidente di rinviare la discussione, pena

la nullità della decisione, quando il rappresentante dell'ufficio

non aveva potuto partecipare all'udienza di discussione a causa

dell'astensione dal lavoro del personale dell'amministrazione

finanziaria".

La rilevanza della questione di costituzionalità discenderebbe

dalla circostanza che, non avendo nessuna delle parti costituite

presentato istanza di discussione della controversia in pubblica

udienza, sarebbe necessario stabilire la legittimità della

trattazione della controversia con il rito, alternativo, della camera

di consiglio.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

La difesa erariale rileva che il sistema attuale del contenzioso

tributario, prevedendo a differenza della previgente disciplina - la

discussione in pubblica udienza su richiesta delle parti, si sottrae

alle censure di costituzionalità poste a base della sentenza n. 50

del 1989 richiamata dalla Commissione rimettente.

La disciplina in vigore, seguendo quell'indirizzo di economicità e

rapidità del giudizio adottato di recente dal legislatore anche nel

processo civile (v. artt. 190-bis e 275 cod. proc. civ.), troverebbe

il suo fondamento nell'esigenza di agevolare la definizione del

contenzioso tributario accelerando il corso del processo.

Reputa infine l'Avvocatura che l'aver subordinato l'udienza

pubblica ad una istanza di parte, da presentarsi entro un termine

perentorio, non violi alcun precetto costituzionale (ed in

particolare quello sussunto sotto l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione), essendo connaturata a qualsiasi sistema processuale la

fissazione di termini di decadenza. Considerato in diritto

1. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche e vanno perciò

riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. - La Commissione tributaria regionale di Milano dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che disciplina il regime di

trattazione delle controversie tributarie.

La disposizione denunciata, nella parte in cui subordina la

trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di

almeno una delle parti, appare al giudice rimettente in contrasto:

con la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari

sussunta sotto l'art. 101, primo comma, della Costituzione; con il

principio della trasparenza dell'imposizione tributaria di cui

all'art. 53, primo comma, della Costituzione (così come enunciato da

questa Corte nella sentenza n. 50 del 1989); con il principio

dell'inviolabilità del diritto di difesa contenuto nell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

3. - La questione non è fondata.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella

sovranità popolare, in base al precetto dell'art. 101, primo comma,

della Costituzione, deve ritenersi implicita nei princi'pi

costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la

regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la

quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati

procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione

(sentenza n. 50 del 1989).

Sulla base di detta regola, questa Corte, riaffermata la natura

giurisdizionale delle commissioni tributarie, è pervenuta, con la

citata sentenza n. 50 del 1989, alla declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai giudizi

tributari di primo e secondo grado dell'art. 128 del cod. proc. civ.

che sancisce il principio di pubblicità della udienza in cui si

svolge la discussione della causa.

Nella nuova disciplina del processo tributario dettata dal d.lgs.

31 dicembre 1992, n. 546, la pubblicità dell'udienza risulta non

già esclusa, come accadeva nella normativa previgente alla citata

sentenza, bensì condizionata alla presentazione da almeno una delle

parti di un'apposita istanza di discussione, prevedendosi, in

mancanza di tale istanza, la trattazione della controversia in camera

di consiglio (art. 33, comma 1).

Sicché può dirsi che nel nuovo processo tributario i due riti, in

pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di

alternatività.

Quel che si deve allora stabilire, in aderenza ai veri termini

della questione sollevata dal rimettente, è se l'ammissibilità, nel

senso precisato, del rito camerale, risulti lesiva del principio di

cui all'art. 101, primo comma, della Costituzione.

In proposito, si può escludere, in conformità a quanto più volte

affermato da questa Corte, la illegittimità del rito camerale in

quanto tale, dovendo a tal fine valutarsi la sua rispondenza ad

obiettive ragioni giustificatrici ed in primo luogo alla natura del

processo in cui tale rito si svolge (ordinanza n. 587 del 1989).

Il processo tributario è conformato dal legislatore, sia sotto

l'aspetto probatorio che difensivo, come processo documentale. E ciò

nel senso che si svolge attraverso atti scritti mediante i quali le

parti provano le rispettive pretese o spiegano le relative difese

(ricorsi, memorie). Mentre resta esclusa, in relazione alla natura di

tale processo, l'ammissibilità sia della prova testimoniale che del

giuramento (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992).

In relazione a ciò non può, allora, apparire irragionevole la

previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di

parte della discussione della causa. In assenza della discussione,

infatti, la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi

alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto

espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è

comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla

generalità con il deposito della stessa.

D'altra parte, questa Corte ha affermato che il principio di

pubblicità può avere differenti modalità di attuazione in

relazione alla natura particolare del processo (ordinanza n. 121 del

1994).

Nella specie, il rito in camera di consiglio è caratterizzato

dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e

accessibili a chiunque vi abbia interesse e dalla pubblicità della

decisione che deve essere motivata nell'osservanza del canone di

congruità argomentativa (ordinanza citata n. 121 del 1994).

E dunque può dirsi che, nel rito camerale, l'esigenza di

conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione

pubblica risulta, avuto riguardo alla natura propria del processo

tributario, sufficientemente garantita.

È stato, altresì, sottolineato più volte da questa Corte come

l'ammissibilità del rito camerale rinvenga una coerente e logica

motivazione nell'interesse generale ad un più rapido funzionamento

del processo (sentenza n. 543 del 1989). Interesse che assume

particolare rilievo per il processo tributario, gravato da un

contenzioso di dimensioni particolarmente ingenti e caratterizzato da

tempi di decisione egualmente abnormi.

Ove, pertanto, si consideri sia la natura che l'esigenza di

rapidità del processo tributario, a tutela dei diritti dei cittadini

e del fisco, occorre concludere che la previsione del rito camerale

unitamente a quello, sempre ammissibile, della pubblica udienza,

risponde a ragionevoli criteri di politica legislativa e si sottrae

in quanto tale a censura di legittimità costituzionale.

4. - Anche il dubbio di legittimità formulato in riferimento al

diverso parametro dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione

risulta privo di fondamento.

Il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione

entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve

essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti

costituite non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo

le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri, secondo una diffusa

opinione, sin dal primo scritto difensivo e, comunque, durante tutto

il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione

dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale

data. Sotto un diverso aspetto, i menzionati oneri sono immuni da

ogni censura di costituzionalità rinvenendo la loro giustificazione

nella necessità di garantire a tutte le parti un pari esercizio del

diritto di difesa oltre che nell'esigenza di carattere organizzativo

degli uffici giudiziari di conoscere con ragionevole anticipo di

tempo il rito, camerale o in pubblica udienza, di trattazione della

controversia.

5. - L'assenza delle parti nella camera di consiglio, prevista dal

comma 2, dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, lungi, poi, dal

rappresentare, come ritiene la Commissione rimettente, una

singolarità della disciplina in vigore, rinviene in quest'ultima una

logica e coerente motivazione.

Diversamente da quanto disposto dalla normativa previgente, le

parti hanno, infatti, ai sensi della disposizione denunciata, la

facoltà di presentare istanza di discussione in pubblica udienza e

di svolgere pubblicamente dinanzi al collegio le loro difese. La

mancata presentazione nel termine di legge della istanza di

discussione in pubblica udienza, implicando l'assenza di interesse

delle parti ad essere presenti alla trattazione della causa, rende

del tutto ingiustificata la loro successiva partecipazione alla

camera di consiglio.

6. - Priva di fondamento è, infine, la censura di illegittimità

della norma denunciata sotto il profilo della violazione dell'art.

53, primo comma, della Costituzione.

Se, infatti, è vero che "in base all'art. 53 della Costituzione

l'imposizione tributaria è soggetta al canone della trasparenza dal

momento che i suoi effetti riguardano la generalità dei cittadini"

(sentenza n. 50 del 1989), le considerazioni svolte circa la

pubblicità degli atti di causa e della decisione tributaria e la

necessità di una congrua motivazione della stessa valgono ad

escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del

canone della trasparenza della imposizione e del principio

costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacità

contributiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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