Corte costituzionale

Ordinanza n. 594/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6

agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1989

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso

proposto da Deciani Giovanni contro l'Ufficio Registro di Verbania,

iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidnete del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento di

un'ingiunzione di pagamento di imposta di successione, la Commissione

tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio,

ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione

di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 108,

secondo comma, 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione -

dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui non

estende anche ai componenti le Commissioni tributarie la speciale

indennità (c.d. indennità di rischio o di funzione) riconosciuta

dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura) "ai magistrati ordinari in relazione agli

oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro

attività", successivamente estesa, dalla norma impugnata, ad altre

categorie di magistrati e assimilati e, dalla legge 25 ottobre 1982

n. 795, anche ai giudici popolari;

che il giudice a quo, dopo aver rilevato che, di recente,

analoga indennità, denominata "indennità giudiziaria", è stata

concessa anche al personale amministrativo delle magistrature

ordinarie e speciali (escluso il personale addetto alle segreterie

delle Commissioni tributarie), ha denunciato il contrasto della norma

impugnata con i parametri costituzionali invocati, poiché il mancato

riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici

tributari alla cui garanzia è diretto anche un adeguato trattamento

economico (art. 108, secondo comma), discriminerebbe, senza razionale

giustificazione, questi ultimi dagli altri giudici delle

giurisdizioni speciali dal momento che "unica" è la funzione

giurisdizionale (art. 3, primo comma), e nuocerebbe, infine, al buon

andamento delle Commissioni tributarie e quindi della giustizia

tributaria (art. 97, primo comma);

che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio

rimettente ha considerato che essa, incidendo sulla indipendenza del

giudice, può influire sul rapporto che lo stesso giudice è chiamato

a decidere, donde la sua pregiudizialità;

che non si è costituita la parte privata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne

una norma del tutto estranea all'oggetto del giudizio a quo, e

rilevandone nel merito la infondatezza in relazione a tutti i

parametri invocati;

Considerato che è fondata la eccezione formulata dalla Avvocatura

generale dello Stato di inammissibilità della questione per

irrilevanza, poiché, come ha già affermato questa Corte in

fattispecie analoghe (ord. n. 326 del 1987, sent. n. 196 del 1982),

la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice

rimettente è chiamato a decidere, né attiene alla composizione

dell'organo giudicante, di modo che in nessun caso di essa si deve

fare applicazione nel giudizio principale;

che a diversa conclusione non può pervenirsi, come del resto

implicitamente già ritenuto in tali pronunce, considerando il

profilo della indipendenza dell'organo dal punto di vista del

trattamento economico;

che, difatti, quello dei giudici tributari non può essere

assimilato al trattamento economico dei magistrati e cioè allo

stipendio da questi percepito in ragione del loro servizio

istituzionale, cui è collegata l'indennità di funzione, in quanto

il compenso per i componenti delle Commissioni tributarie è previsto

per una attività che questi non esercitano "professionalmente",

bensì, di massima, in aggiunta ad altra attività svolta in via

primaria ed in relazione alla quale essi sono appunto chiamati ad

esercitare, con il loro consenso, anche le funzioni di giudice

tributario;

che la questione è pertanto manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n.

425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati)

sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:594 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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