Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15

febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da

Di Mauro Alfio ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei

ministri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

appartenenti al ruolo del personale amministrativo direttivo del

Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, avevano

richiesto la corresponsione dell'indennità già prevista per i

magistrati dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quindi

estesa al personale degli uffici giudiziari con decorrenza 1° gennaio

1988, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

di Catania, con ordinanza emessa il 7 novembre 1989, rilevato che

nelle more di giudizio era sopravvenuta la legge n. 51 del 1989

(estensiva anche ai ricorrenti dell'indennità in parola), ha

sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221, ed 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51;

che secondo il giudice a quo, l'attribuzione dell'indennità con

decorrenza diversa (1° gennaio 1989) rispetto a quella riconosciuta

al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° gennaio

1988) sarebbe del tutto irrazionale e contrasterebbe con la logica

del sistema giurisdizionale italiano che, seppure articolato in

quattro ordini distinti, risulterebbe funzionalmente unitario;

che anzi proprio l'estensione dell'indennità spettante ai

magistrati porrebbe in evidenza la correlazione tra l'erogazione

disposta ed i compiti di supporto amministrativo svolti dai

beneficiari, i quali avrebbero perciò tutti indistintamente diritto

al trattamento dalla medesima decorrenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza della questione, rilevando tra l'altro

come la perequazione ora raggiunta non debba necessariamente essere

ottenuta con effetti istantanei e traverso un unico intervento

legislativo;

Considerato che questa Corte ha già affermato la razionalità di

un'erogazione differenziata nel tempo della speciale indennità

introdotta in favore dei magistrati ordinari con l'art. 2 della legge

19 febbraio 1981, n. 27, e successivamente estesa ai magistrati

amministrativi e della giustizia militare, nonché agli avvocati e

procuratori dello Stato dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(cfr. ordinanza n. 1083 del 1988);

che, in proposito, si è richiamata la generale finalità

perequativa perseguita attraverso la legge citata da ultimo, in

quanto volta a garantire un quadro di generale equilibrio delle

retribuzioni di tutti i magistrati (cfr. sentenza n. 413 del 1988);

che considerazioni del tutto analoghe si impongono con riguardo

alla concessione dell'indennità in argomento (sia pure con diverse

modalità di erogazione) ai cancellieri e segretari giudiziari prima

e, ad un anno di distanza, al personale amministrativo delle

magistrature speciali, risultando evidente come il raggiungimento di

un maggior livello di funzionalità delle strutture giudiziarie abbia

comportato una discrezionale gradualità nell'attribuzione dei

benefici economici agli interessati, in ragione del diverso grado di

urgenza che caratterizza i vari settori (ed avuto prioritariamente

riguardo, per gli uffici giudiziari, all'impegno richiesto dal nuovo

codice di procedura penale);

che pertanto la questione è manifestamente infondata sia in

riferimento alla specifica problematica, sia alla stregua del

generale principio secondo cui un mutamento favorevole del

trattamento di una categoria non implica necessariamente una

automatica ed istantanea violazione dell'art. 36 della Costituzione

nei confronti di un'altra categoria (cfr. sentenza n. 376 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221

(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51

(Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo

delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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