Art. 12 — Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda, classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti e' stabilito nella tabella D annessa alla presente legge. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D. Per quanto non e' preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art12 · fonte del testo

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