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Miscellanea
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)
Legge 27 dicembre 1983, n. 730
- Aggiornato al
- 17 luglio 2011
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 52
Titolo I — Disposizioni di carattere finanziarioart. 1
Titolo II — Disposizioni in materia di entrateartt. 2-6
- Art. 2Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con…
- Art. 3Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5…
- Art. 4Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul…
- Art. 5L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981…
- Art. 6A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati: a) i diritti di verificazione prima dei…
Titolo III — Disposizioni in materia di finanza regionale e localeartt. 7-17
- Art. 7Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8…
- Art. 8Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica…
- Art. 9Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi…
- Art. 10I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio…
- Art. 11Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge…
- Art. 12Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura…
- Art. 13Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, del…
- Art. 14Al decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni…
- Art. 15L'articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con…
- Art. 16In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province…
- Art. 17Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e…
Titolo IV — Disposizioni in materia di esportazioniart. 18
Titolo V — Disposizioni in materia di personaleart. 19
Titolo VI — Disposizioni in materia previdenzialeartt. 20-23
- Art. 20A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1984, le quote di aggiunta di…
- Art. 21Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione…
- Art. 22Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza…
- Art. 23Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, e'…
Titolo VII — Disposizioni in materia sanitariaartt. 24-33
- Art. 24Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime…
- Art. 25Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali…
- Art. 26Nei limiti dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983…
- Art. 27Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833…
- Art. 28A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un…
- Art. 29Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere…
- Art. 30Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli…
- Art. 31Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni…
- Art. 32Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il…
- Art. 33A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui…
Titolo VIII — Disposizioni in materia di aziende autonome dello stato e di tariffeart. 34
Titolo IX — Disposizioni diverseartt. 35-40
- Art. 35Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di…
- Art. 36E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di…
- Art. 37Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'…
- Art. 38Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati…
- Art. 39Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e…
- Art. 40La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
