Corte costituzionale

Ordinanza n. 752/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 26

ottobre 1970, n. 745 ("Provvedimenti straordinari per la ripresa

economica"), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dell'art.

4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 ("Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria"), convertito in legge 17 agosto 1974, n.

386, dell'art. 14, sesto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181

("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1982)") e dell'art. 6 della legge 4

agosto 1955, n. 692 ("Estensione dell'assistenza di malattia ai

pensionati di invalidità e vecchiaia") promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Ventimiglia

nel procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il

Comune di Ventimiglia ed altra, iscritta al n. 383 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal T.A.R. della Liguria

sul ricorso proposto da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di

La Spezia ed altri, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1984;

3) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Latini Mario e l'E.N.P.D.E.P. ed

altro, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Viale Lorenzo ed altri e di

Latini Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ventimiglia, con ordinanza emessa il 26

aprile 1982 nel corso del procedimento civile vertente tra Viale

Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altri, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n.

745 ("Provvedimenti straordinari per la ripresa economica")

convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e

dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme

per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti

degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e

l'avvio della riforma sanitaria"), convertito, senza modifiche, nella

legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente,

prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti

locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre

categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di

prestazioni sanitarie necessariamente identiche per effetto

dell'unificazione dei livelli di prestazione, disposta dagli artt. 3

e 57 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario

Nazionale, (R.O. n. 383 del 1982);

che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con

ordinanza emessa il 28 aprile 1983 nel corso del giudizio su ricorso

promosso da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia

ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26

ottobre 1970 n. 745 ("Provvedimenti straordinari per la ripesa

economica") convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n.

1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264

("Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei

confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa

ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"), convertito, senza

modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché dell'art. 14,

sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 ("Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e legge

finanziaria 1982"), che disciplinano l'ammontare del contributo

previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei

dipendenti degli enti locali, nella parte in cui operano un prelievo

contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti

pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche

erogate dal Servizio Sanitario nazionale (R.O.n. 889 del 1983);

che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 30 luglio 1983

nel corso del procedimento civile vertente tra Latini Mario e

E.N.P.D.E.P. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 4 agosto 1955 n. 692 ("Estensione dell'assistenza di

malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia") e dell'art. 4,

comma primo, del D. Legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria") convertito, senza modifiche, nella legge 17

agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono a

carico dei dipendenti degli enti pubblici un prelievo contributivo

previdenziale percentualmente maggiore rispetto a quanto previsto per

altre categorie di lavoratori, a fronte dell'erogazione di

prestazioni sanitarie identiche (R.O. n. 949 del 1983);

che, ad avviso del Pretore di ventimiglia (R.O. n. 383 del

1982), le disposizioni impugnate, nel prevedere un prelievo

contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura

maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori

dipendenti, integrano una ingiustificata disparità di trattamento,

contrastante con gli artt. 3 e 23 Cost., attesa l'identità del

livello di erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal

Servizio Sanitario Nazionale;

che analoghe considerazioni sono svolte dal Pretore di Roma

(R.O. n. 949 del 1983), relativamente anche ad altre disposizioni

impugnate, per ciò che concerne il contributo previdenziale di

malattia posto a carico dei dipendenti di enti pubblici già iscritti

all'E.N.P.D.E.P.;

che, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale della

Liguria (R.O. n. 889 del 1983), le disposizioni impugnate, nonché

l'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181, nel

disciplinare l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e

delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, operano

un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri

dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente

identiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dando così luogo

ad una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che

lede il principio della imposizione fiscale proporzionata alla

capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché ad una

ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti statali

(ritenuta dell'1,15%) e dipendenti degli enti locali (ritenuta del

2,90%), con conseguente lesione del principio dell'imparzialità

dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

che nei giudizi si sono costituite le parti private ribadendo le

argomentazioni delle ordinanze di rinvio e concludendo per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunziate

disposizioni di legge;

che in tutti e tre i giudizi ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale

dello Stato, concludendo invece per l'infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque

connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenza n.

167 del 1986), la complessità, anche in termini temporali, della

riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio

Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto, della

gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e

contribuzioni (da adeguare), sicché tale processo di graduale

adeguamento può svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi

compiutamente in tempi ragionevoli, senza con ciò contrastare con i

principi posti dagli artt. 3 e 23, Costituzione;

che, anche sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, che

si assume all'incontro violato, andava e va riconosciuta

all'organizzazione del Servizio Sanitario, così come egualmente già

precisato nella citata sentenza n. 167 del 1986, prudente gradualità

nella riorganizzazione;

che, essendo certa l'assenza di specifica connotazione

tributaria nell'attuale disciplina dei contributi di malattia

derivati dai vari differenziati sistemi mutualistici (sentenza n. 67

del 1986), risultano, del pari, infondate le censure prospettate

sotto il profilo della violazione, da parte delle disposizioni

impugnate, dei criteri di garanzia sull'imposizione tributaria;

che, allo stato, deve, pertanto, escludersi, conformemente a

quanto messo altresì in risalto nella sentenza n. 431 del 1987, che

la normativa impugnata contrasti con le norme costituzionali

invocate, in vista della graduale omogeneizzazione del sistema di

contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745

("Provvedimenti straordinari per la ripresa economica") convertito,

senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dell'art. 4,

primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria"), convertito, senza modifiche, nella legge

17 agosto 1974 n. 386, dell'art. 14, sesto comma della legge 26

aprile 1982 n. 181 ("Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)") e

dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 ("Estensione

dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e

vecchiaia") sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97

Cost., dal Pretore di Ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), dal T.A.R.

Liguria (R.O. n. 889 del 1983) e dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del

1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:752 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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