Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:

  • a)tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;
  • b)presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari