Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti),

promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di

Genova nel procedimento civile vertente tra Simonti Ines e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 18

novembre 1988 (R.O. n. 96 del 1989), nel procedimento civile vertente

tra Simonti Ines ed I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento della

pensione di riversibilità per effetto di matrimonio contratto con un

ultrasettantaduenne, e di durata inferiore ai due anni, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n.

2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude i

suddetti coniugi dal diritto alla pensione in esame, prevista

dall'art. 13 del regio decreto-legge n. 639 del 1939, modificato

dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre la situazione

di tutti coloro che abbiano contratto matrimonio con pensionati

sarebbe sostanzialmente omogenea, sussisterebbero trattamenti

differenziati produttivi di discriminazioni non giustificate, basate,

in particolare, nella specie su una presunzione assoluta di non

rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato ultrasettanduenne

e di durata inferiore ai due anni, ai contenuti e agli scopi del

vincolo coniugale;

b) gli artt. 29 e 31 della Costituzione, ponendosi ostacoli

alla formazione delle famiglie;

c) l'art. 38 della Costituzione, negandosi la garanzia

costituzionale di assistenza e previdenza che trova attuazione anche

nella pensione di riversibilità;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per

la infondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

rassegnato identiche conclusioni;

Considerato che, secondo le precedenti affermazioni di questa

Corte (ordinanza n. 674 del 1988; sentenza n. 139 del 1979; sentenza

n. 3 del 1975), che non si ha motivo di modificare non essendo stati

dedotti nuovi motivi e indicate nuove ragioni, i criteri limitativi

per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da

pensionati sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la

genuinità del tardivo coniugio e si risolvono altresì nella

repressione di maliziose e fraudolente iniziative in danno anche del

pubblico erario;

che non può ritenersi concretamente limitata la libertà di

formazione di una famiglia dal ridimensionamento di una mera

aspettativa, futura ed incerta, come quella di conseguire una

pensione di riversibilità;

che la predisposizione di alcune modalità restrittive del

diritto alla pensione di riversibilità non incide sull'ambito di

realizzazione degli interessi dei lavoratori, garantiti dal precetto

costituzionale (art. 38 della Costituzione), ambito nel quale non

possono farsi rientrare i casi di esclusione motivata ritenuti dal

legislatore;

che le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale

della norma hanno riguardato casi in cui la instaurazione di un

regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva da una

preesistente impossibilità giuridica dovuta alla indissolubilità di

un preesistente vincolo matrimoniale, il che non è nella specie;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto

1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti) e successive modificazioni, in riferimento

agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Genova con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari