Corte costituzionale

Ordinanza n. 674/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive

modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente

tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre

1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7,

primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e

successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine

della riversibilità della pensione, non contempla la morte c.d.

naturale (dovuta a malattia od età) accanto alle altre ipotesi di

morte ("per infortunio sul lavoro"; "per malattia professionale";

"per causa di servizio";), che consentono di derogare al requisito -

della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato

ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito

l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa;

Considerato che i criteri limitativi per le pensioni di

riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati -

come già rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139

del 1979 (che ha ritenuto la legittimità di analogo contesto

normativo) e come, del resto, lo stesso giudice a quo assume in

premessa - "sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la

genuinità del tardivo coniugio";

che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni

specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi

della morte - e non anche alla malattia comune - ai fini del

superamento del sospetto di non genuinità del matrimonio costituisce

valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che si

sottrae a qualsiasi censura di arbitrarietà, in quanto

ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od

imprevedibilità, che accompagna il primo tipo di eventi, e che

autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento

(altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio,

prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12

agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:674 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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