Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1989

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1989

    Manifesta inammissibilità - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta perciò meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.

    Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 8 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 9 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art8 · fonte del testo

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