Manifesta inammissibilità - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta perciò meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.
Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 8 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 9 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti