Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

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Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
  • a)concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana;
  • b)tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
  • c)in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
  • d)aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
  • e)riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidita'. 3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".";
  • b)l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. 3. Nulla e' innovato in ordine:
  • a)alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
  • b)alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa";
  • c)l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: "Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta. 3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio. 4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". 5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".

Testo in vigore dal 26 luglio 2000 al 16 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 2312/2025

    31 gennaio 2025

    L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).

    Art. 7 · Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 8 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 204/2004

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2004

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),…

    Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 340/2002

    Questione inammissibile
    12 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - e gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, dello stesso decreto legislativo - in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione - sollevate sotto il profilo che tali norme, in violazione dei limiti della legge di delega, avrebbero sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisidizione del giudice amministrativo, «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Le questioni devono essere rigettate per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti verificato la praticabilità della diversa ipotesi interpretativa della normativa impugnata, secondo cui l'intervenuta modifica, con legge formale, della normativa stessa renderebbe non proponibile la questione di legittimità per eccesso di delega. - V., per la stessa ipotesi interpretativa, la citata ordinanza n. 123/2002; v. altresì la richiamata sentenza n. 292/2002, che ha riconosciuto viziato da eccesso di delega l'art. 33 dello stesso decreto n. 80 del 1998.

    Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art7 · fonte del testo

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