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La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:

  • a)quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2);
  • b)fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;
  • c)fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione. 6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.

Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1996 al 8 febbraio 2001. 327 parole tolte, 404 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le regole tecniche non possono essere messeaggiunto: La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima aggiunto: della data di scadenza del termine di tre mesi tolto: dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee aggiunto: a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica. Se nel tolto: termine aggiunto: periodo di cui al comma 1 tolto: il aggiunto: la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica tolto: e' oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici aggiunto: presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei tolto: beni, la aggiunto: servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non puo' essere messa in vigore tolto: della regola tecnica e' differita di sei mesi aggiunto: prima dei seguenti termini a decorrere dalla tolto: comunicazione del progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica aggiunto: data di notifica:

aggiunto: a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma tolto: 2, letterac), il differimento e' di quattro mesi. Se nel termine aggiunto: 1, lettera m), numero 2);

aggiunto: b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;

aggiunto: c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1 tolto: la Commissione notifica cheaggiunto: , del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica tolto: riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o aggiunto: puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di aggiunto: una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione tolto: ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la aggiunto: presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore tolto: della regola tecnica e' rinviata aggiunto: solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi tolto: a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1. Se il Consiglio aggiunto: dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune tolto: durante il periodoaggiunto: . Gli obblighi di sospensione di cui tolto: al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 tolto: cessa aggiunto: cessano se la Commissione aggiunto: europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia tolto: ad aggiunto: all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolantetolto: . Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

tolto: a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;

tolto: b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunita';

tolto: c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

tolto: d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

tolto: f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi aggiunto: da parte del Consiglio o della Commissione. 6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano tolto: alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). 8. Il presente articolo non si applica se aggiunto: nei casi in cui l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi tolto: dovuti ad aggiunto: giustificati da una situazione grave tolto: ed imprevedibile attinente aggiunto: e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla tolto: prevenzione aggiunto: preservazione dei vegetali o alla sicurezza tolto: o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali aggiunto: e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9 · fonte del testo

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