L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici". Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta. 2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione. 3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto. 4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art53 · fonte del testo

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