Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:

  • a)l'oggetto;
  • b)la fase raggiunta nell'elaborazione;
  • c)i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che puo' recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. 780 parole tolte, 423 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesiaggiunto: Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:

aggiunto: a) l'oggetto;

aggiunto: b) la fase raggiunta nell'elaborazione;

aggiunto: c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea. Se la Commissione europea o tolto: gli organismi europei di normalizzazione aggiunto: le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le tolto: procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto aggiunto: norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di tolto: normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione aggiunto: lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in meritotolto: ; Durante l'elaborazione o dopo l'approvazioneaggiunto: . Durante l'elaborazione di una norma tolto: europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato aggiunto: armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi tolto: italiani di normalizzazione aggiunto: nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che tolto: possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel aggiunto: puo' recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione tolto: non pubblicanoaggiunto: , una norma nazionale nuova o riveduta che non sia tolto: interamente conforme ad una norma europea gia' esistente; Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha aggiunto: completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo tolto: italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica aggiunto: nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma tolto: relativa a determinati prodotti in vista aggiunto: per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica tolto: concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando aggiunto: per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazionetolto: ; Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione. Leaggiunto: . Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi tolto: di normalizzazione aggiunto: nazionali di normazione degli altri Stati membri tolto: della Comunita' aggiunto: dell'Unione europea, dal aggiunto: Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal tolto: CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aggiunto: Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblicitolto: . I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa. Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:

tolto: a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;

tolto: b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;

tolto: c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;

tolto: d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia' trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e' sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;

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tolto: e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano; Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia; Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis. 2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE. 3.L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano piu' soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea. direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE COMMA SOPPRESSO DAL D.Lgs 23 NOVEMBRE 2000,N.427 aggiunto: nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art5 · fonte del testo

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