Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unita' centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' del numero assegnato dalla Commissione alla notifica. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinche' formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unita' centrale di notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. L'Unita' centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Le comunicazioni dell'Unita' centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresi' al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' trasmessa all'Unita' centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea.

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. 159 parole tolte, 303 parole aggiunte.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, tolto: l'Ispettorato tecnico informa i soggetti aggiunto: l'Unita' centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5tolto: , commi 2-bis, tolto: 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica aggiunto: comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' del numero assegnato tolto: da detta Commissione al relativo fascicolo aggiunto: dalla Commissione alla notifica. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette tolto: all'Ispettorato tecnico aggiunto: all'Unita' centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, tolto: l'Ispettorato tecnico aggiunto: l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente tolto: i soggetti aggiunto: l'amministrazione di cui al comma 1 tolto: del presente articolo affinche' formulino aggiunto: affinche' formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite tolto: lo stesso Ispettorato tecnico aggiunto: la stessa Unita' centrale di notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto … Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette tolto: all'Ispettorato tecnico aggiunto: all'Unita' centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, tolto: l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti aggiunto: l'Unita' centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 tolto: del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento tolto: della messa in vigore della misura aggiunto: dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. tolto: Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta aggiunto: Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite tolto: l'Ispettorato tecnico aggiunto: l'Unita' centrale di notifica, nella qualeaggiunto: , per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che tolto: si intendono aggiunto: propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e tolto: i soggetti aggiunto: l'amministrazione di cui al comma 1 tolto: del presente articolo valutano aggiunto: valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, tolto: essi formulano aggiunto: essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite tolto: l'Ispettorato tecnico aggiunto: l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. tolto: L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti aggiunto: L'Unita' centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 tolto: del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle tolto: risposte aggiunto: reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi tolto: 2, 3 e 4 aggiunto: e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette tolto: all'Ispettorato tecnico aggiunto: all'Unita' centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, tolto: l'Ispettorato tecnico aggiunto: l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente tolto: i soggetti aggiunto: l'amministrazione di cui al comma 1 tolto: del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento tolto: della messa in vigore della misura aggiunto: dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Le comunicazioni tolto: dell'Ispettorato tecnico aggiunto: dell'Unita' centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 tolto: del presente articolo ai soggetti che hanno aggiunto: all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono tolto: effettuate aggiunto: inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamentotolto: , per la trasmissione ai Presidenti della aggiunto: che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e tolto: del aggiunto: al Senato della Repubblicatolto: , nel caso dei progetti contenuti inaggiunto: . Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresi' al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa tolto: parlamentare aggiunto: governativa all'esame del Parlamento. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' tolto: inviato all'Ispettorato tecnico aggiunto: trasmessa all'Unita' centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, tolto: dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico aggiunto: dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9bis · fonte del testo

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