L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica e' rinviata a decorrere dalla data di notifica:

  • a)di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
  • b)fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
  • c)fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o piu' pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
  • a)se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
  • b)se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;
  • c)all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
  • a)per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, e' necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilita' di consultazione; oppure;
  • b)per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. 301 parole tolte, 412 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine diaggiunto: L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di tre mesi a decorrere dalla data tolto: comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di aggiunto: di notifica. Se tolto: nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o tolto: uno Stato membro dell'Unione europea emette aggiunto: un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato tolto: secondo il quale ilaggiunto: , l'adozione del progetto di regola tecnica tolto: presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei seguenti termini aggiunto: e' rinviata a decorrere dalla data di notifica:

a) tolto: quattro mesi, aggiunto: di quattro mesi nel caso di tolto: regole di cui all'articolo aggiunto: un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera tolto: m aggiunto: f), numero 2)aggiunto: , oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

b) fatti salvi i commi 3 e 4 tolto: del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai serviziaggiunto: , di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

c) fatto salvo il comma 4 tolto: del presente articolo, quattro mesi,aggiunto: , di quattro mesi nel caso di aggiunto: un progetto di regola aggiunto: tecnica relativa ai servizitolto: ; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2. Nel casoaggiunto: , oggetto di uno o piu' pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali. L'adozione di un progetto di regola tecnica tolto: diversa da una regola relativaaggiunto: , esclusi i progetti di regole relative ai servizi, tolto: se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, aggiunto: e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea tolto: notificaaggiunto: , nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia tolto: conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione aggiunto: a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione tolto: comune. Se nel periodo aggiunto: in prima lettura durante il termine di differimento di cui al tolto: comma 1 aggiunto: presente comma, tale periodo e' esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europeaaggiunto: , nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al tolto: Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione aggiunto: Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione tolto: comune aggiunto: in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. Gli obblighi di tolto: sospensione di aggiunto: rinvio cui ai commi 3 e 4 cessanoaggiunto: :

aggiunto: a) se la Commissione europea tolto: comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione aggiunto: informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto tolto: comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario aggiunto: vincolante;

aggiunto: b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;

aggiunto: c) all'adozione di un atto vincolante da parte del aggiunto: Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissionetolto: . 6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano aggiunto: europea. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui tolto: l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motiviaggiunto: :

aggiunto: a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle … anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, tolto: ovvero aggiunto: e' necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilita' di consultazione; oppure;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario etolto: , in particolare, aggiunto: in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicuratiaggiunto: , e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9 · fonte del testo

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