Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attivita' di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico puo' adottare direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita' cui destinare il predetto contributo. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1986 al 19 gennaio 2018. 21 parole tolte, 371 parole aggiunte.

tolto: Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazioneaggiunto: Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attivita' di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente tolto: in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi aggiunto: nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico puo' adottare direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita' cui destinare il predetto contributo. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari