Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

  • a)si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
  • b)soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
  • c)fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;
  • d)applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • e)si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • f)si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformita' di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3). 3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2)

Testo vigente dal 19 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. 61 parole tolte, 85 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L' articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l'articoloaggiunto: Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti tolto: comunitari cogenti aggiunto: vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di tolto: specifiche aggiunto: specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale tolto: che da'aggiunto: , che danno luogo all'adozione di tolto: specifiche aggiunto: specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni tolto: nella Comunita' aggiunto: nell'Unione europea;

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste tolto: negli atti comunitari cogenti aggiunto: in atti vincolanti dell'Unione europea;

d) applicano l'articolo tolto: 8 aggiunto: 12, paragrafo 1, della direttiva tolto: 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla aggiunto: 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti aggiunto: come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) tolto: eseguono aggiunto: si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia tolto: delle Comunita' europee aggiunto: dell'Unione europea;

f) si limitano a modificare una regola tecnica tolto: conformemente ad una richiesta aggiunto: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformita' di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le … o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi. L'articolo 9 non si applica alle tolto: regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne aggiunto: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione tolto: e alle specifiche aggiunto: dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera tolto: m aggiunto: f), numero 3). aggiunto: 3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera tolto: m aggiunto: f), numero 2)tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9ter · fonte del testo

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