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Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto. 4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza

Testo in vigore dal 27 gennaio 1991 al 25 febbraio 1996

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1986 al 27 gennaio 1991. 101 parole tolte, 156 parole aggiunte.

tolto: Qualora laaggiunto: Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee tolto: disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoaggiunto: . Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione. Qualora un progetto di tolto: regole tecniche aggiunto: regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso tolto: entroaggiunto: , nel termine di tre mesi dalla comunicazione tolto: prevista dall'articolo 6 aggiunto: di cui al comma 1, da parte della Commissione tolto: oaggiunto: , ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, tolto: di quanto ritenuto suscettibile di aggiunto: in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica tolto: medesima e' differita di sei mesi tolto: dalla data diaggiunto: , che decorrono dalla comunicazione del progetto. tolto: Qualora l'adozione delle regole tecniche sia aggiunto: 4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute tolto: e aggiunto: o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o tolto: in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionalitolto: , i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica aggiunto: in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimentotolto: .aggiunto: ; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9 · fonte del testo

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