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(( Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

  • a)licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  • b)concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
  • c)concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  • d)iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  • e)altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
  • f)contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 marzo 1990, n. 55

6

La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575."

Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 13 maggio 1991

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 17 gennaio 1994, n. 47, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente non individua la norma censurata, ma si riferisce genericamente all'intera disciplina delle certificazioni e delle informative anti-mafia senza precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata». Inoltre, il giudice a quo chiede di aggiungere, nel complesso delle disposizioni in materia di certificazioni e informative antimafia, ma senza individuare la sedes materiae , la previsione di «un appropriato indennizzo a favore di quelle imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso [...] e adottati i necessari provvedimenti interdittivi, risultino poi del tutto assenti tali rischi, in base all'accertamento contenuto in sentenze passate in giudicato»: tale decisione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, implica valutazioni riservate al legislatore nell'ambito dei generali indirizzi di politica criminale. Su questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, v. citata sentenza n. 178/1995. In tema di richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa, v. citate ordinanze n. 268, n. 267, n. 193 e n. 135/2009; con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio, nonché alla normativa censurata, v. citate ordinanze n. 1076 e n. 675/1988 e n. 450/1987.

    Art. 10 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 510/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    La norma contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - che stabilisce l'operatività' dei divieti e delle decadenze relative ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori e abilitativi di attività d'impresa, anche nei confronti del convivente con il sottoposto alle misure di prevenzione - va raccordata con le altre previste dalla stessa o da altre leggi. Queste, innanzitutto, stabiliscono l'efficacia quinquennale dei divieti (art. 10, comma 4, ultima parte, l. n. 575); la possibilità di richiedere la riabilitazione dopo tre o cinque anni ( ai sensi dell'art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 l. n. 55 del 1990); la possibilità di escludere divieti e decadenze per mancanza dei mezzi di sostentamento ( art. 3 l. n. 55 del 1990). Inoltre, e soprattutto, esigono che la parte interessata sia chiamata a intervenire nel procedimento ( art. 10-quater l. n. 575 del 1965) e che il giudice tenga conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica anche della persona convivente (artt. 2-bis e 2-ter l. n. 575 del 1965). Pertanto, non é fondata - in riferimento all'art. 3 (per mancato rispetto del canone di ragionevolezza o non arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi in gioco), 4, 24, 27 e 41 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 4, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo ch'esso contenga una presunzione assoluta riguardante l'intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente della persona sottoposta alla misura di prevenzione. A.G.

    Art. 10 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1076/1988

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione implicante scelte disscrezionali, tra più soluzioni astrattamente possibili, riservate esclusivamente al legislatore . - O. nn. 450/1987, 675/1988.

    Art. 10 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1982 al 7 aprile 1990. 329 parole tolte, 434 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, leaggiunto: Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

aggiunto: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

aggiunto: b) concessioni di acque pubbliche tolto: o di aggiunto: e diritti ad esse inerentitolto: , nonche' le iscrizioni agli aggiunto: nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;

aggiunto: c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

aggiunto: d) iscrizioni negli albi di appaltatori tolto: di opere o di forniture pubbliche e all'albo aggiunto: o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori tolto: di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolareaggiunto: , nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

aggiunto: e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;

aggiunto: f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Il provvedimento tolto: che applica la aggiunto: definitivo di applicazione della misura di prevenzione tolto: comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi. Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni aggiunto: determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al tolto: primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei aggiunto: comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto tolto: indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opereaggiunto: , di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazionetolto: , previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati. Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, e' effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi. aggiunto: e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 marzo 1990, n. 55

    La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10 · fonte del testo

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