Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo

comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la

mafia), nel testo modificato ed integrato dalle leggi 13 settembre

1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia"), e 23 dicembre 1982, n. 936 ("Integrazioni e modifiche alla

legge 13 settembre 1982, n. 646 (1) in materia di lotta alla

delinquenza mafiosa"), promossi con ordinanze emesse il 7 novembre

1985 dal TAR per la Lombardia - Sede di Milano e il 28 gennaio 1987

dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (n.

2 ordinanze), iscritte rispettivamente al n. 316 del registro

ordinanze 1986 e ai nn. 204 e 205 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1986 e n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

regione Sicilia, con due analoghe ordinanze emesse entrambe il 28

gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

primo e terzo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo

modificato ed integrato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, nella

parte in cui, nel disciplinare gli effetti conseguenti

all'applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza

speciale a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo

mafioso, "stabilisce in via permanente la preclusione assoluta al

rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni, ovvero, se

intervenuta, la revoca di diritto dei suddetti provvedimenti ove

illegittimamente o erroneamente adottati";

che la stessa norma è stata altresì denunciata, in riferimento

agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sede di Milano, con ordinanza emessa il 7

novembre 1985;

che i giudici a quo dubitano della compatibilità del vigente

sistema normativo con i principi costituzionali della ragionevolezza,

della imparzialità del diritto al lavoro, della umanità del sistema

sanzionatorio nonché con le finalità rieducative delle misure di

prevenzione e con la libertà di iniziativa economica privata in

quanto il sistema stesso configura le dette sanzioni amministrative

come conseguenze permanenti della misura di sicurezza "senza la

previsione di un termine di durata (sia pure rapportato ad un

multiplo della durata della misura di prevenzione) e, comunque, senza

la previsione di una scadenza eventualmente suscettibile di

provocare, da parte dell'autorità giudiziaria, un riesame della

situazione di pericolosità a suo tempo affermata con la

sottoposizione alla misura di prevenzione", anche in riferimento alla

oggettiva gravità della trasgressione ed al possibile intervenuto

mutamento di condotta;

che in tutti i giudizi di costituzionalità ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria

di inammissibilità o infondatezza della sollevata questione;

Considerato che, essendo denunciata la stessa disposizione sotto

profili sostanzialmente identici, i giudizi vanno riuniti e decisi

con un'unica pronuncia;

che, a sostegno della prospettata inammissibilità della

questione, correttamente l'Avvocatura dello Stato assume che essendo

dagli stessi giudici remittenti individuata la violazione

dell'ordinamento costituzionale non nella presenza di una norma

determinata ma nella lacuna costituita dall'omessa previsione di un

termine di durata delle conseguenze riflettentesi sullo status di chi

sia stato colpito dalla misura di prevenzione, senza peraltro

indicare alcun preciso parametro di comparazione - alla Corte

costituzionale viene sostanzialmente richiesto di operare

un'integrazione del sistema normativo con la indicazione di limiti

temporali degli effetti di cui si tratta, e di attribuzione di poteri

al giudice penale, una integrazione cioè che implica scelte

discrezionali fra più soluzioni possibili il che compete in via

esclusiva al legislatore;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile, giusta il costante indirizzo di questa Corte in

materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, legge 31 maggio

1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), nel testo modificato

ed integrato dalle leggi nn. 646 ("Disposizioni in materia di misure

di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,

n. 575. Integrazione di una commissione parlamentare sul fenomeno

della mafia") e n. 936 ("Integrazioni e modifiche alla legge 13

settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza

mafiosa") del 1982, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la

regione Sicilia ed in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost. dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano,

con le ordinanze nn. 204 e 205 del 1987 e n. 316 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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