L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare. Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 675/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'a…

    Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 3 cost. · Art. 10 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art19 · fonte del testo

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