All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati. Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, e' effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi".

Testo vigente dal 28 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-23;936~art2 · fonte del testo

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