Corte costituzionale

Sentenza n. 510/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4,

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),

nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal tribunale di

Avellino nel procedimento concernente Pagnozzi Stella, iscritta al

n. 48 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 23 settembre 1999 il tribunale di

Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), "nella parte in cui la suindicata

norma, estendendo ai conviventi i divieti e le decadenze previsti nei

commi 1 e 2 dello stesso articolo, non consente alcuna prova o

accertamento contrario".

1.2. - Nel giudizio principale è stata richiesta al tribunale

rimettente, da parte del questore competente, l'applicazione del

divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, a

norma dell'art. 10, comma 4, citato, nei confronti della moglie

convivente di un soggetto già sottoposto, con provvedimento

definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due

anni, a norma della legge n. 575 del 1965.

1.3. - Ad avviso del tribunale, la disposizione della cui

applicazione si tratta presenterebbe profili di incostituzionalità,

e ciò nonostante che la Corte costituzionale, in una sua precedente

decisione (ordinanza n. 675 del 1988), abbia dichiarato

manifestamente infondata una questione allora sollevata circa

l'estensione degli effetti interdittivi a soggetti terzi, ritenendo

ragionevole la presunzione di intestazione fittizia dei beni sottesa

alla norma impugnata.

Il dubbio di costituzionalità, del resto manifestato anche in

dottrina e in giurisprudenza, concerne comunque - prosegue il giudice

a quo - aspetti diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella

richiamata decisione del 1988, e precisamente riguarda la

prescrizione che impone al giudice di applicare al convivente di chi

sia stato sottoposto a una misura di prevenzione secondo la legge

antimafia dunque a una persona che come tale non ha subìto alcun

procedimento il divieto di iscrizione nei registri delle camere di

commercio e, con esso, il divieto di ottenere licenze o

autorizzazioni all'esercizio del commercio.

Ciò che appare irragionevole al tribunale, anche avuto riguardo

alle conclusioni della richiamata ordinanza n. 675 del 1988, è il

carattere assoluto della presunzione di intestazione fittizia dei

beni per eludere la disciplina antimafia, presunzione che è posta

appunto nell'ipotesi dell'estensione degli effetti della misura:

l'impossibilità di fornire una prova contraria per il convivente

contrasta con la possibilità di svolgere accertamenti patrimoniali

per verificare se la persona pericolosa disponga di beni e capitali

suscettibili di essere reinvestiti nell'attività commerciale che fa

capo alla persona convivente o se invece quest'ultima disponga

autonomamente di mezzi finanziari allo scopo.

Del resto, aggiunge il rimettente, non può sostenersi che la

censurata presunzione - che l'attività commerciale del terzo

costituisca attività di "copertura" di quella illegale del prevenuto

- sia necessariamente corrispondente alla realtà dei fatti, poiché

può ben darsi il caso che l'attività commerciale del

parente/convivente venga iniziata e svolta in modo autosufficiente;

ne è esempio, prosegue il tribunale, proprio il caso di specie,

giacché il prevenuto risulta da tempo e tuttora detenuto in

esecuzione di condanne penali, ciò che legittima il dubbio circa la

sua possibilità di finanziare il coniuge-convivente ai fini

dell'esercizio del commercio.

La presunzione assoluta oggetto della questione sarebbe, secondo

l'ordinanza di rinvio, in contrasto con il canone generale di

ragionevolezza della legge, e inoltre con a) l'art. 3 [secondo comma]

della Costituzione, sotto il profilo della rimozione degli ostacoli

di ordine sociale al lavoro, costituendo anche l'unione matrimoniale

o la convivenza una condizione di vita sociale, "non sempre scelta in

piena libertà", b) l'art. 4 della Costituzione, circa l'effettività

del diritto al lavoro, c) l'art. 27 della Costituzione, per

l'estensione a una persona estranea al procedimento di conseguenze

lato sensu penalistiche, poiché, secondo il Tribunale, la misura di

prevenzione postulerebbe pur sempre un accertamento di

responsabilità penale, solo variando il grado probatorio necessario,

d) l'art. 24 della Costituzione, perché vengono applicate

conseguenze sfavorevoli a un soggetto che nel procedimento

giurisdizionale di prevenzione non ha avuto la possibilità di

interloquire e difendersi, ed e) l'art. 41 della Costituzione,

perché ne deriva un ostacolo alla libera iniziativa economica

dell'individuo.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura richiama il precedente maggiormente pertinente della

Corte costituzionale, costituito dall'ordinanza n. 675 del 1988,

della quale riprende alcuni passaggi argomentativi, in particolare

per l'affermazione che l'estensione degli effetti accessori della

misura di prevenzione al coniuge, ai figli e ai conviventi del

prevenuto, cioè a soggetti non personalmente colpiti dalla misura,

poggia sull'esigenza di "impedire che i divieti e le decadenze

possano essere elusi mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a

persone di comodo" e dunque che non è irragionevole, "in relazione

alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma

è destinata ad operare", la previsione che i conviventi siano

"assoggettati alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla

misura, in base alla presunzione che essi possano intervenire quali

prestanome della stessa, o che quest'ultima possa comunque aver parte

alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti

oggetto di divieti o decadenze".

Le argomentazioni del tribunale di Avellino non sono, secondo

l'Avvocatura, idonee a condurre a diversa conclusione rispetto alla

citata pronuncia. Anche a trascurare il dato formale secondo cui, una

volta posta e ritenuta come valida la presunzione di interposizione,

le conseguenze sfavorevoli solo formalmente possono dirsi imputabili

a soggetti "terzi" giacché il soggetto effettivamente colpito rimane

pur sempre il prevenuto, rileva l'Avvocatura che comunque,

nell'effettuare la valutazione circa la ragionevolezza della

previsione, la Corte ha già chiarito che il criterio di giudizio si

fonda su un bilanciamento di interessi; alla stregua di questo stesso

criterio deve pertanto essere considerata la prospettazione dei nuovi

e ulteriori dubbi d'incostituzionalità della norma, che, nel

contesto di alta pericolosità nel quale essa è destinata a operare,

pur essendo di particolare rigore, si presenta tuttavia come l'unico

efficace strumento per impedire aggiramenti o elusioni della

disciplina antimafia, attraverso intestazioni di comodo; le censure

del rimettente non sarebbero dunque idonee a condurre a diverso

orientamento. La richiesta dell'Avvocatura, pertanto, è nel senso

dell'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni

contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nella formulazione vigente a

seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55) prevede, a carico delle

persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo

una misura di prevenzione, diversi divieti e decadenze relativi ad

atti e provvedimenti autorizzativi, concessori, abilitativi di

attività d'impresa e relativi a erogazioni di danaro da parte dello

Stato, di enti pubblici e delle comunità europee. Il comma 4 del

medesimo articolo, della cui legittimità costituzionale il tribunale

di Avellino dubita, stabilisce, tra l'altro, che tali divieti e

decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con il

sottoposto alla misura di prevenzione. Il tribunale ritiene che tale

previsione - determinata dall'intento di evitare che la persona

convivente, usata come schermo, possa servire per eludere i divieti e

le decadenze stabiliti - violi gli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della

Costituzione. La doglianza riguarda quella che il giudice rimettente

ritiene essere una presunzione assoluta che non consentirebbe

all'interessato di provare il carattere non fittizio

dell'intestazione dei beni che gli appartengono.

2. - La questione non è fondata.

3. - Nella valutazione della legittimità costituzionale della

disposizione denunciata, si deve tenere conto nel suo complesso della

ponderazione fatta dal legislatore degli interessi implicati nella

disciplina in esame, nella quale entra, come ragione determinante,

l'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti

da misure di prevenzione antimafia tramite, in particolare, il

reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa. Gli invocati

artt. 4, 24, 27 e 41 della Costituzione prevedono diritti che,

secondo l'ordinanza del giudice rimettente, sarebbero

irragionevolmente sacrificati dalla presunzione assoluta che

sottostà alla disposizione impugnata. Di qui, il riferimento

all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto

del canone della ragionevolezza o non-arbitrarietà nella valutazione

comparativa e complessiva degli interessi che la norma mette in

gioco.

In questa valutazione ponderata, occorre innanzitutto considerare

la determinazione dell'efficacia quinquennale dei divieti, stabilita

nell'ultima parte del medesimo comma 4 dell'art. 10 (quale sostituito

con la legge n. 55 del 1990); la possibilità di richiedere la

riabilitazione - alla quale consegue la cessazione dei divieti

previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 - dopo tre o cinque

anni, a seconda del tipo di criminalità al quale la misura di

prevenzione si riferisce (riabilitazione introdotta dall'art. 15

della legge 3 agosto 1988, n. 327, e, nell'area della criminalità

organizzata, dall'art. 14 della legge n. 55 del 1990), nonché la

deroga (introdotta anch'essa dall'art. 3 della legge n. 55 del 1990)

contenuta nello stesso art. 10, al comma 5, che prevede la

possibilità che il giudice escluda la decadenza e il divieto

(eccettuate le autorizzazioni e le licenze di polizia relative alle

armi, alle munizioni e agli esplosivi) nel caso in cui, per effetto

di tali provvedimenti, vengano a mancare i mezzi di sostentamento

all'interessato e alla famiglia.

Ma soprattutto, assume rilievo l'art. 10-quater della legge

n. 575 del 1965 (nella versione risultante dalla legge n. 55 del

1990). Esso stabilisce che il tribunale, prima di adottare un

provvedimento previsto dall'art. 10, comma 4, con decreto motivato

chiama a intervenire nel procedimento le parti interessate (e quindi

anche il convivente nei cui confronti hanno da essere disposti

divieti e decadenze), e che esse possono, anche con l'assistenza di

un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e

chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile alla decisione; ciò

che di per sé vale a escludere il prospettato contrasto con

l'art. 24 della Costituzione. Aggiunge la medesima disposizione che,

ai fini dei relativi accertamenti - cioè degli accertamenti che si

rendono necessari per l'estensione delle interdizioni e delle

decadenze nei confronti dei conviventi -, si applicano le

disposizioni degli artt. 2-bis e 2-ter della legge. In particolare,

l'art. 2-bis riguarda l'effettuazione di indagini sul tenore di vita,

sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e in genere sulle

condizioni economiche dei soggetti, indicati nell'art. 1 (indiziati

di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad

altre associazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle mafiose),

nei cui confronti possa essere proposta la misura della sorveglianza

speciale (comma 1).

Analoghe indagini, secondo il comma 3 dello stesso art. 2-bis

sono condotte anche nei confronti di altri soggetti che possono avere

a che fare con le attività economiche dei primi, tra i quali i

conviventi (nell'ultimo quinquennio).

Dalle disposizioni da ultimo citate risulta che il giudice deve

tenere conto di una serie di elementi utili a ricostruire la

posizione economica non solo della persona sospettata ma anche di

quella convivente, potendosi ricavare così che le misure di cui

all'impugnato comma 4 dell'art. 10 presuppongono l'esistenza di una

"convivenza" avente caratteri congruenti alla ratio dei provvedimenti

che su di essa si basano: una convivenza segnata in concreto da

coinvolgimento negli interessi economici del soggetto sottoposto alla

misura di prevenzione; coinvolgimento di cui le "parti interessate",

nel procedimento previsto dalla legge, sono abilitate a dimostrare

l'inesistenza, senza di che le norme ora citate risulterebbero prive

di senso.

Il che è quanto dire che, se tra la convivenza assunta dalla

legge come condizione delle misure previste dal comma 4 dell'art. 10

e queste ultime v'è automatismo, non qualunque tipo di convivenza

può essere a base di tale automatismo e che il soggetto interessato

è abilitato a difendersi fornendo la prova dell'inesistenza in essa

di quei caratteri che, soli, giustificano le misure stesse.

Per le ragioni anzidette, la norma da cui muove il giudice

rimettente si rivela meno rigida di quanto egli assume e ciò

consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale

prospettati nel formulare la questione in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'art. 3

della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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