Corte costituzionale

Ordinanza n. 1076/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2

(recte: 3), della l. 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), nel testo modificato ed integrato dalle leggi 13 settembre

1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n.

1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di

una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e 23 dicembre

1982, n. 936 (Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982,

n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), promosso con

ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Rossi Nicola contro il

"Comitato provinciale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche

che esercitano l'autotrasporto" ed altro, iscritta al n. 252 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza

emessa il 24 giugno 1987, sul ricorso proposto da Rossi Nicola contro

il Comitato provinciale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche

che esercitano l'autotrasporto e il Comitato centrale per l'Albo

presso il Ministero dei trasporti, tendente ad ottenere

l'annullamento di un provvedimento di diniego d'iscrizione all'Albo

degli autotrasportatori, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

4, 27, terzo comma, 41 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo e secondo (recte: terzo) comma,

legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato ed integrato dalle

leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, nella

parte in cui, disciplinando gli effetti conseguenti alla applicazione

di una misura di prevenzione, prevede, tra l'altro, il divieto di

accordare licenze, concessioni ed iscrizioni a favore del soggetto

sottoposto a taluna di dette misure. Ciò senza alcuna

discriminazione in ordine al tempo di applicazione della misura,

ponendo pertanto sul medesimo piano chi all'atto della domanda

all'Amministrazione vi sia ancora sottoposto e chi invece abbia già

espiato da tempo la misura preventiva; ed altresì senza alcuna

previsione in ordine alla graduazione degli effetti negativi

derivanti dalla applicazione della misura di prevenzione, in

considerazione delle diversità oggettive e soggettive delle singole

situazioni concrete;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la norma doveva

ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., perché non distingueva

tra la situazione del soggetto attualmente sottoposto alla misura di

prevenzione e quella del soggetto che invece da tempo aveva espiato

la misura stessa; e perché non aveva tenuto conto, rispetto alla

graduazione degli effetti sanzionatori, delle diversità delle

situazioni, relative alla natura delle varie misure, alla loro

durata, alla eventuale revoca anticipata, alla gravità delle

trasgressioni commesse nonché alla condotta successiva alla

espiazione;

che, inoltre, sempre secondo il giudice remittente, la norma

pareva confliggere anche con i principi costituzionali della umanità

delle sanzioni, della finalità rieducativa della persona soggetta

alle misure di prevenzione, del diritto al lavoro e della libertà di

iniziativa economica privata (artt. 27, terzo comma, 4 e 41 Cost.),

in relazione alla permanenza degli effetti derivanti dal

provvedimento applicativo, nonché con il principio costituzionale

della imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.),

per l'imposizione alla Amministrazione di una attività strettamente

vincolata nell'accertare ed applicare gli effetti conseguenti alla

irrogazione della misura di prevenzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, instando

per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

sollevata questione;

Considerato che il giudice remittente ha individuato la asserita

violazione dell'ordinamento costituzionale nella omessa previsione

del termine di durata degli effetti delle misure di prevenzione e,

parimenti, nella omessa previsione della possibilità per la pubblica

amministrazione di graduare diversamente gli effetti stessi in

relazione alle varie fattispecie normative;

che, in tal modo, viene richiesto alla Corte costituzionale di

operare una vera e propria modificazione del sistema normativo con la

indicazione dei limiti temporali degli effetti delle misure di

prevenzione e con la introduzione di una diversa disciplina dei

poteri della pubblica amministrazione. Ma tutto ciò implica

chiaramente scelte discrezionali, sotto vari ed evidenti profili, tra

più soluzioni astrattamente possibili, che sono riservate, com'è

noto, in via esclusiva al legislatore (nello stesso senso si vedano

le ordinanze n. 450 del 1987 e 675 del 1988, nei confronti di

analoghe censure): pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, legge 31 maggio

1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato ed

integrato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,

n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia) nonché dalla legge 23

dicembre 1982, n. 936 (Integrazioni e modifiche alla legge 13

settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza

mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma,

41 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1076 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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