Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-'quater', terzo comma, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 646, nella parte in cui prevede l'immediata esecutivita` del provvedimento di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi mentre nei confronti del prevenuto l'operatività della decadenza presuppone la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, non sussistendo omogeneità tra le situazioni, giacché la decadenza pronunciata nei confronti dei terzi scaturisce da un procedimento giudiziale in cui è assicurato il diritto di difesa, mentre la decadenza nei confronti del prevenuto, prevista 'ope legis', è pronunciata dalla pubblica amministrazione.
Art. 10-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 10-quater ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 20 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 13 ottobre 2011. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10quater · fonte del testo
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