Corte costituzionale

Ordinanza n. 675/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico")

e dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni

contro la mafia"), come novellato dall'art. 19 della legge 13

settembre 1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.

575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia") e come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dal Tribunale di Trapani

nel procedimento civile vertente tra Cernigliaro Alberto e il Comune

di Trapani, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie

speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto dalla Soc. "G.A. s.n.c. di Girolami Aldina e C."

contro la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed

altri, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1987 (r.o. n.

378/87) il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975,

n. 152, nella parte in cui, estendendo l'applicazione della legge

antimafia 31 maggio 1965, n. 575, alle persone socialmente pericolose

indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n.

1423, pone in essere, nonostante il diverso indice di pericolosità

sociale, un'ingiustificata equiparazione normativa fra i predetti

soggetti e gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo

mafioso, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che lo stesso giudice a quo dubita anche della legittimità

costituzione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come

modificato dall'art. 19 legge 13 settembre 1982, n. 646) che,

prevedendo, per i soggetti genericamente pericolosi (indicati

nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la decadenza di diritto

dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture

pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalità al

riguardo, e il prevenuto, della possibilità di una riabilitazione

che gli restituisca lo stesso grado di libertà economica goduto

prima dell'applicazione della misura di prevenzione, così violando

l'art. 41 Cost;

che il citato art. 10 è stato impugnato anche dal TAR Lazio

(con ordinanza in data 18 marzo 1987) nella parte in cui,

prescrivendo come conseguenza dell'applicazione della misura di

prevenzione, l'impossibilità di emanare provvedimenti lato sensu

ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni) a favore dei soggetti

sottoposti alle misure stesse ovvero a favore del coniuge, dei figli

e delle altre persone con essi conviventi, si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 Cost. in quanto determinerebbe un'ingiustificata

diversità di trattamento:

a) in ordine alla attualità o meno della misura di

prevenzione, equiparando la persona nei cui confronti l'esecuzione è

già cessata da lungo tempo a colui che vi è ancora sottoposto,

nonostante il diverso allarme sociale cui danno luogo le due

situazioni;

b) in ordine alla mancata graduazione degli effetti negativi

derivanti dall'attuazione della misura, di per sé suscettibile,

invece, di diversa valutazione in relazione alla sua natura, entità,

durata ed eventuale revoca anticipata;

c) estendendo la sanzione della decadenza anche a soggetti

(coniuge, figli e persone conviventi) "non personalmente responsabili

dei fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di

prevenzione";

d) per la mancata apposizione di congrui limiti temporali ai

divieti in questione, con riguardo a trasgressioni più lievi,

situazioni di pericolosità divenute remote, o, a persone estranee ai

fatti criminosi;

che un ulteriore contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., viene

ravvisato nel grave affievolimento del diritto alla libera scelta

dell'attività lavorativa, e nell'irragionevole compressione senza

limiti di tempo, alla libertà di iniziativa economica in conseguenza

di un pregresso, e spesso antico, giudizio di colpevolezza che

prescinde dall'attuale pericolosità del soggetto;

che risulterebbe infine violato anche l'art. 97 Cost. in quanto

la norma censurata, imponendo all'amministrazione un'attività

strettamente vincolata nell'accertare e dichiarare gli effetti

conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione, si porrebbe

in contrasto con il principio di imparzialità;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato chiedendo che le questioni venissero dichiarate, in

parte, inammissibili e, in parte, infondate;

Considerato che le cause vanno riunite per connessione oggettiva;

che per quanto attiene alla prima questione sollevata dal

Tribunale di Trapani, l'estensione delle misure antimafia ad alcune

delle categorie di persone socialmente pericolose previste nella

legge n. 575 del 1965, nella parte in cui ciò comporterebbe

l'applicazione a queste ultime di sanzioni amministrative accessorie,

quali la decadenza da provvedimenti lato sensu ampliativi della loro

sfera di iniziativa economica, non appare irragionevole, essendo

dettata dalla medesima ratio di impedire, anche in relazione alle

predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro

ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici

illeciti;

che, in tal senso, la scelta operata dal legislatore supera

qualsiasi considerazione in ordine all'eventuale diversa

pericolosità sociale delle categorie di persone equiparate, e la

questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

che col censurare l'omessa previsione di ogni potere

discrezionale nella dichiarazione di decadenza, nonché la mancanza

della possibilità di una riabilitazione che restituisca al soggetto

lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'attuazione

della misura di prevenzione, viene sostanzialmente richiesta a questa

Corte un'opera di integrazione normativa che, implicando una scelta

fra più soluzioni possibili, è esclusivamente riservata al

legislatore;

che, pertanto, la seconda questione sollevata dal Tribunale di

Trapani e concernente l'asserito contrasto dell'art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575, con l'art. 41 Cost., va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione

alle questioni con le quali il TAR Lazio censura (per contrasto con

gli artt. 3, 4 e 41 Cost.) la mancata apposizione di congrui limiti

temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera

di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di

prevenzione, dovendosi al riguardo ribadire quanto questa Corte ha

già affermato, in riferimento ad analoghe censure, nella pronuncia

n. 450 del 1987;

che le questioni concernenti la mancata graduazione degli

effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di

prevenzione, in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui

essa può dar luogo secondo la sua attualità, natura, entità o

durata (artt. 3 e 97 Cost.), vanno egualmente dichiarate

manifestamente inammissibili, richiedendosi scelte discrezionali fra

più soluzioni possibili, esclusivamente riservate al legislatore;

che, per quanto attiene all'estensione degli effetti accessori

della misura di prevenzione al coniuge, figli o conviventi del

prevenuto, a soggetti cioè non personalmente colpiti dalla misura,

si deve anzitutto rilevare che la norma mira ad impedire che i

divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad

intestazioni fittizie a persone di comodo;

che, il coniuge, i figli o i conviventi sono quindi assoggettati

alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in

base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome

della stessa, o che quest'ultima possa, comunque, aver parte alle

attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti

oggetto dei divieti o decadenze;

che tale presunzione assoluta, posta dal legislatore, non appare

irragionevole in relazione alla situazione ad alto rischio di

pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare;

che, pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio

1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575

("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646

e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti

e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi

della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle residue questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575

("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646

e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal

Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:675 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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