Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), per difetto di rilevanza, poiché tale disposizione si limita a prescrivere le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti denominati <<pasta di semola di grano duro>> e <<pasta di semolato di grano duro>>, mentre nei giudizi 'a quibus' non si pone un problema di denominazione dei prodotti ai quali si riferiscono gli illeciti amministrativi oggetto di contestazione, ma solo di presenza, in quei prodotti, di ingredienti diversi da quelli autorizzati con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 30 della medesima legge. È altresì inammissibile la questione relativa all'art. 31 della legge n. 580 del 1967, in quanto tale disposizione ha ad oggetto la produzione di pasta con impiego di uova e ne prescrive le caratteristiche, mentre la possibilità di utilizzare anche nella fabbricazione delle paste all'uovo ingredienti diversi risulta disciplinata e sottoposta a limitazioni dal precedente articolo 30. red.: G. Leo
Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
Nel giudizio 'a quò - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidità consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalità intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. I…
Art. 27 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 32 cost. · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. 46 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: a) con semola di grano duro ed acqua; b) con semolato di grano duro ed acqua.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001 N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art28 · fonte del testo
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