Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato:

  • a)la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), e' punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;
  • b)la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) e' punita con la ammenda sino a lire 200.000;
  • c)la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima e' punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000. In ogni caso il contravventore e' tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322. Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/1991

    Questione inammissibile
    18 aprile 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.

    Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 85/1976

    Questione inammissibile
    14 aprile 1976

    È inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a) della legge 4 luglio 1967, n. 580, prospettata sotto il profilo della irrazionalità della minore sanzione penale comminata a chi vende pasta alimentare invasa dai parassiti (punita con la sola pena dell'ammenda), rispetto alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle corrispondenti ipotesi dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più favorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale avrebbero impedito in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, potesse produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Conformi: sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975.

    Art. 44 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art44 · fonte del testo

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