Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla

Corte di cassazione, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Diran Gurdjian Rosati per il ricorrente e

l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

persona imputata del reato di frode nell'esercizio del commercio

(articolo 515 codice penale), per avere commercializzato, quale

rappresentante legale di una società molitoria, farina 00 di grano

tenero avente un contenuto di "ceneri" superiore dello 0,03% rispetto

a quello massimo previsto dalla legge, la Corte di cassazione, terza

sezione penale, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari), per contrasto con gli artt. 3, 10 (recte: 11) e 41

Cost.;

che il remittente richiama la sentenza n. 443 del 1997, con

la quale questa Corte, nel dichiarare illegittimo l'art. 30 della

citata legge n. 580 del 1967, ha affermato che la disparità di

trattamento tra le imprese nazionali e le imprese comunitarie, pure

irrilevante per il diritto comunitario, non lo è per il diritto

costituzionale italiano e che, in assenza di una disciplina uniforme

in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra

imprese che agiscono nello stesso mercato in concorrenza tra loro

opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di

adeguamento del diritto interno ai principî stabiliti nel trattato

istitutivo della Comunità europea e quindi nel senso di impedire che

le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il

legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria;

che, muovendo da tale precedente, il giudice a quo ritiene

che, "nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi

stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella

commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di

ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario,

nel territorio della Comunità europea", l'art. 7 della legge n. 580

introdurrebbe una discriminazione in danno dei produttori nazionali

di pasta, comprimendo inoltre ingiustificatamente la loro libertà di

iniziativa economica;

che si è costituita in giudizio la parte privata nel

processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'art. 7

della legge 4 luglio 1967, n. 580, oggetto di censura, si limiti a

stabilire i tipi e le caratteristiche che devono presentare le farine

di grano tenero destinate al commercio, senza dettare alcuna

disciplina della produzione e della commercializzazione delle paste

alimentari, ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, non essendone dimostrata la rilevanza ai fini della

decisione.

Considerato che la disposizione censurata classifica le farine di

grano tenero destinate al commercio secondo tipi e denominazioni

internazionalmente riconosciuti, ma non è finalizzata alla

disciplina della produzione e commercializzazione delle paste

alimentari, cui sono invece dedicati gli articoli 28 e seguenti della

legge n. 580 del 1967;

che non risulta dalla ordinanza di rimessione che la farina

di grano tenero commercializzata dall'imputato sia stata utilizzata

per la produzione di paste alimentari;

che comunque, anche ove tale circostanza fosse dimostrata,

essa potrebbe porre in questione la legittimità costituzionale della

normativa sulle paste alimentari e non certo quella sulla farina di

grano tenero, che può avere molteplici usi, previsti dalla stessa

legge n. 580 cit.;

che dunque la censura è estranea al contenuto precettivo

della disposizione di cui si denuncia l'illegittimità

costituzionale, sicché la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967,

n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione, terza sezione penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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