Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001, n.187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001, n.187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. 57 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge. E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, non che' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati. sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art12 · fonte del testo
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