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Miscellanea
Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Legge 4 luglio 1967, n. 580
- Aggiornato al
- 6 giugno 2001
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 90
Titolo I — Cerealiartt. 1-5
- Art. 1E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidita' o per altra…
- Art. 2Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti…
- Art. 3I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove…
- Art. 4I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri…
- Art. 5Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei…
Titolo II — Sfarinatiartt. 6-13abrogato
Titolo III — Paneartt. 14-27
- Art. 14E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta…
- Art. 15Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico…
- Art. 16Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato…
- Art. 17Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 e'…
- Art. 18COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
- Art. 19senza rubricaabrogato
- Art. 20senza rubricaabrogato
- Art. 21I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se…
- Art. 22senza rubricaabrogato
- Art. 23Il pane deve essere venduto a peso.
- Art. 24La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo…
- Art. 25Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il…
- Art. 26Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici…
- Art. 27E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o…
Titolo IV — Pastaartt. 28-36abrogato
Titolo V — Lievitoartt. 37-38abrogato
Titolo VI — Locali di produzioneartt. 39-40
Titolo VII — Prelevamento dei campioni e controlliartt. 41-43
Titolo VIII — Vigilanza e sanzioniartt. 44-49
- Art. 44Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: a) la violazione delle disposizioni di…
- Art. 45Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del…
- Art. 46Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44…
- Art. 47Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale puo' ordinare…
- Art. 48Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli…
- Art. 49Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende…
Titolo IX — Disposizioni transitorie e finaliartt. 50-54
- Art. 50COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
- Art. 51Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con…
- Art. 52La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo…
- Art. 53Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e…
- Art. 54Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n…
