Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36,

comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e

delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio

1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e

l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la

ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata

comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione

(tra l'altro) degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580

sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un

prodotto che per forma, costituzione, modalità di conservazione

corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai

limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.

Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1,

legge n. 580/67 cit. In particolare il Pretore rimettente - nel

richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità

Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che

l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta

prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di

grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste

alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE -

considera che conseguentemente tale divieto non trova più

applicazione nei confronti degli importatori, ai quali è quindi

consentito introdurre e commercializzare sul territorio nazionale

paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori

italiani non è invece concesso utilizzare. Una volta affermata in

tal modo la possibilità di importare dall'estero paste confezionate

con sfarinati diversi dal grano duro è venuta meno anche la funzione

di protezione del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame

prima dell'intervento della Corte di giustizia delle Comunità

Europee.

In questo mutato quadro normativo - osserva il Pretore rimettente

- si determina una situazione di disparità di trattamento (art. 3

Cost.) tra i produttori italiani (ai quali è imposto di produrre e

vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli

importatori italiani (ai quali è consentito introdurre per la

vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse),

sicché i primi vengono ad essere penalizzati anche rispetto ai

produttori di altri Stati membri della C.E.E., i quali possono

liberamente produrre ed esportare in Italia pasta prodotta senza

grano duro.

Inoltre risulta in tal modo posto un limite alla libertà

d'iniziativa economica dei produttori italiani, il risultato della

cui attività viene irragionevolmente compresso (art. 41, comma 1,

Cost.).

Ad avviso del Pretore rimettente la questione è rilevante

perché, qualora le norme censurate venissero dichiarate

costituzionalmente illegittime, si profilerebbe la possibilità di un

accoglimento dell'opposizione della società ricorrente con

conseguente annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei

suoi confronti.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo (anche con una successiva memoria) che la questione sia

dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Pregiudizialmente l'Avvocatura rileva che l'addebito mosso alla

ricorrente consiste nell'aver prodotto pasta alimentare che risultava

presentare ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti

consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 della legge n.

580/67, e non già nel non aver utilizzato esclusivamente farina di

grano duro (peraltro trattandosi nella specie, come risultante dagli

atti depositati dalla stessa difesa della società costituita, di

pasta prodotta con farina integrale di grano duro). Pertanto non

rileva, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione del Sindaco, la

prescrizione (ancorché contenuta nel medesimo art. 29) che impone di

produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano

duro.

Nel merito l'Avvocatura ritiene che non vi sia disparità di

trattamento perché non sono comparabili la posizione dei produttori

nazionali e quella degli importatori di pasta alimentare; mentre per

altro verso qualsiasi produttore sul territorio nazionale (sia

italiano, che comunitario, che estero) è obbligato ad utilizzare

soltanto semola o semolato di grano duro. Né vi è violazione

dell'art. 41 Cost. potendo l'iniziativa economica privata essere

indirizzata al fine di migliorare la qualità del prodotto.

3. - Si è costituita la parte privata aderendo, anche con successive memorie, alla motivazione dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost. -

degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante

la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui

prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari

secche debba essere usato esclusivamente grano duro e

conseguentemente vietano di vendere, o di detenere per vendere, pasta

secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica, per

sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (per disparità

di trattamento tra i produttori italiani, ai quali è imposto di

produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano

duro, e gli importatori italiani, ai quali è consentito introdurre

per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse), sia del diritto di iniziativa economica (perché risulta

ingiustificatamente compressa l'attività dei produttori italiani).

2. - Va accolta in via pregiudiziale l'eccezione (sollevata

dall'Avvocatura di Stato) di inammissibilità della questione di

costituzionalità per difetto di rilevanza per l'assorbente ragione

che nel giudizio a quo la normativa censurata si assume violata (non

già nella parte in cui impone di produrre pasta alimentare soltanto

con semola o semolato di grano duro, bensì) nella parte in cui

stabilisce il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e

dell'acidità.

Va premesso che - mentre l'art. 33 legge n. 580/67 cit. autorizza

l'uso di grano tenero per la produzione artigianale di paste fresche

destinata al consumo immediato - l'art. 29 censurato stabilisce che

per la produzione (industriale) di paste alimentari secche deve

essere utilizzata esclusivamente semola (o semolato) di grano duro;

disposizione questa che si salda con quella del successivo art. 36,

primo comma, che vieta di vendere o di detenere per la vendita pasta

avente caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge stessa.

L'art. 29 reca poi un'ulteriore prescrizione di tipo qualitativo

tabellando valori massimi di umidità, ceneri, cellulosa, sostanze

azotate ed acidità, prescrizione che - al pari di quella relativa

alla materia prima utilizzabile - deve essere osservata dai

produttori di pasta alimentare.

Orbene l'ordinanza del giudice rimettente - che pur premette in

fatto che alla società opponente è stata contestata la violazione

di questa seconda prescrizione (superamento dei limiti tabellati) e

non già della prima (utilizzo di farine diverse dalla semola o

semolato di grano duro) - omette del tutto di motivare in ordine ad

un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni tale che

l'eventuale caducazione della prima autorizzerebbe anche la

produzione di pasta alimentare che, per il solo fatto di non essere

prodotta esclusivamente con semola di grano duro, potrebbe anche non

essere rispettosa dei suddetti limiti tabellati; di questi non viene

viceversa verificata la possibile valenza di carattere generale, che

invece potrebbe pur desumersi dalla previsione (di natura

derogatoria) di specifiche caratteristiche particolari per taluni

tipi di pasta (quali quelle di cui agli artt. 31, 33 e 51), con la

conseguente perdurante vigenza dei limiti medesimi anche nel caso

(auspicato dal giudice rimettente per i produttori insediati sul

territorio nazionale e già operante per i produttori insediati in

altri paesi della CEE) di ampliamento delle materie prime

utilizzabili per la produzione della pasta alimentare secca. Né il

giudice rimettente - che neppure indica se nella specie si tratta di

pasta prodotta in Italia ovvero importata da altri paesi della CEE -

considera l'ambito dell'incidenza, nell'ordinamento nazionale, della

citata pronuncia della Corte di giustizia CE, il cui dispositivo, in

ragione del suo inequivocabile tenore letterale, è circoscritto

all'ipotesi di pasta prodotta con grano tenero o con miscela di grano

duro e tenero, mentre nella specie si tratta - come indicato in

narrativa - di pasta alimentare prodotta con farina integrale di

grano duro, sicché la censura della normativa nazionale avrebbe

richiesto (ed invece è del tutto mancata) la previa ricognizione del

prescritto divieto di produzione di tal genere di pasta come misura

di effetto equivalente a restrizione quantitativa all'importazione ex

art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

La questione di costituzionalità va quindi dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580

(Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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