Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29,

30, 34, 36, 44 e 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 ("Disciplina

per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del

pane e delle paste alimentari"), promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1990 dal Pretore di Arezzo sul ricorso proposto da S.r.l.

Faralli Elio contro Prefettura di Arezzo iscritta al n. 1 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 5 - prima serie speciale - dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza in data 13 novembre 1990 il Pretore di

Arezzo ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost. - degli artt. 12, 28,

29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la

lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e

delle paste alimentari) nella parte in cui consentono alle imprese

che esportano prodotti italiani nei paesi della C.E.E. di derogare

alle prescrizioni limitative degli ingredienti consentiti per la

produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e

viceversa prevedono un divieto (non derogabile) di importazione degli

stessi prodotti dai paesi della C.E.E.; tale normativa nazionale -

assume il giudice rimettente - sarebbe contrastante con gli artt. 30,

32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea

(ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) potendo in essa

identificarsi una misura di effetto equivalente ad una (non

consentita) restrizione all'importazione tra Stati membri della

C.E.E.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

tramite l'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità della questione essendo l'ordinanza del giudice a

quo assolutamente mancante di motivazione sulla rilevanza e non

risultando in particolare se, nella specie, si tratti di prodotti

importati, o meno, da altri Stati membri della Comunità economica

europea; nel merito l'Avvocatura generale ritiene inammissibile la

questione sollevata atteso che l'eventuale contrasto tra normativa

comunitaria e normativa nazionale non si pone in termini di

incostituzionalità di quest'ultima.

Considerato che il giudice rimettente ha omesso qualsiasi

motivazione sul punto della rilevanza della questione incidentale di

costituzionalità, pretermettendo finanche di indicare se il giudizio

in corso avesse, o meno, ad oggetto merci di provenienza dai paesi

della Comunità economica europea, violando in tal modo il precetto

dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i

termini ed i motivi della questione (v., ex plurimis, ord. 416 del

1987);

che comunque - dopo l'assetto che la giurisprudenza di questa

Corte ha dato al problema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed

ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 - deve

conseguentemente ritenersi inammissibile (in tal senso v. ord. nn.

274 e 275 del 1986) la questione di illegittimità costituzionale

della legge nazionale per contrasto con la normativa comunitaria

dovendo il giudice nazionale - ove ritenga che la fattispecie

sottoposta alla sua cognizione sia ricompresa nella materia

comunitaria - procedere alla diretta applicazione di quest'ultima

normativa (e segnatamente, nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del

Trattato istitutivo);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e

50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore

di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari