Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidità civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidità inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.