Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)

promossi con le ordinanze emesse il 26 giugno 1979 dal Pretore di

Milano, il 27 gennaio 1981 dal Pretore di Torino, il 19 febbraio 1982

dal Pretore di S. Vito al Tagliamento, il 27 settembre 1982 dal Pretore

di Brescia, il 13 gennaio 1983 dal Pretore di Bari, il 16 dicembre 1982

dal Tribunale di Cuneo, il 12 gennaio 1983 dal Tribunale di Parma e il

3 aprile 1984 dal Pretore di Vicenza, iscritte al n. 906 del registro

ordinanze 1979, al n. 201 del registro ordinanze 1981, ai nn. 274 e 847

del registro ordinanze 1982, ai nn. 410, 474 e 509 del registro

ordinanze 1983 e al n. 564 del registro ordinanze 1984, e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 1980, n. 186 del

1981, n. 262 del 1982, nn. 108, 267, 288 e 308 del 1983 e n. 238 del

1984.

Visti gli atti di costituzione della soc. Cordani, della soc.

Locatelli e di Verzella Virna nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Michele Fiscella per la soc. Cordani, Giovanni

Marinangeli per la soc. Locatelli, Luciano Ventura e Luciano Petronio

per Verzella Virna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con otto successive ordinanze, i Pretori di Milano (Ord. n.

906 del 1979), Torino (Ord. n. 201 del 1981), San Vito al Tagliamento

(Ord. n. 274 del 1982), e Brescia (Ord. n. 847 del 1982), i Tribunali

di Cuneo (Ord. n. 474 del 1983) e Parma (Ord. n. 509 del 1983) e i

Pretori di Bari (Ord. n. 410 del 1983) e Vicenza (Ord. n. 564 del 1984)

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della l. 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),

che nello stabilire quali persone debbono considerarsi invalidi civili

precisa che vanno ritenuti tali "coloro che siano affetti da

minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura

non inferiore ad un terzo" escludendo dal collocamento obbligatorio gli

invalidi civili affetti da minorazioni psichiche.

La questione di legittimità è stata sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 1, 4, 35 della Costituzione nelle ordinanze dei Pretori

di Milano e di Brescia, 3,4 e 38 Cost. nelle ordinanze dei Pretori di

Torino e Vicenza e del Tribunale di Cuneo, 3, 4, 35 e 38 Cost.

nell'ordinanza dei Pretori di S. Vito al Tagliamento e di Bari, ed al

solo art. 3 nell'ordinanza del Tribunale di Parma.

2. - Tutte le ordinanze muovendo dal presupposto che la l. 2 aprile

1968, n. 482 esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi civili

affetti da minorazioni psichiche ritengono che tale esclusione potrebbe

comportare una ingiustificata violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Più specificamente, in ordine al profilo del possibile contrasto

con l'art. 3 Cost., l'ordinanza del Pretore di San Vito al Tagliamento,

dedica ampio spazio alla portata dell'art. 5 della l. n. 482 del 1968 e

sostiene che il tenore letterale della norma chiaramente esclude, dal

beneficio dell'assunzione obbligatoria, gli invalidi affetti da

minorazioni psichiche di qualsiasi natura.

Né può dubitarsi secondo il giudice a quo che - nonostante le

contrarie conclusioni sia di alcuni giudici di merito, sia delle

Autorità amministrative, avvalorate da ultimo da una circolare del 14

novembre 1980 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - il

menzionato art. 5 non venne affatto esteso ai minorati psichici dalla

l. 30 marzo 1971 n. 118 che riguarda i benefici assistenziali in essa

previsti, ma non i benefici regolati da leggi diverse, come quella

sulle assunzioni obbligatorie.

Tale interpretazione troverebbe ulteriore conferma nell'art. 8,

comma quinto, che nel delineare le competenze della Commissione

sanitaria provinciale, afferma che gli accertamenti della minorazione e

della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di

invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono

effettuati dalla Commissione stessa, anche ai fini dell'iscrizione

degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile

1968 n. 482. Verrebbe così ribadito che solo le persone affette da

minorazioni fisiche godono del diritto all'assunzione obbligatoria. La

disparità di trattamento verrebbe così a ledere il fondamentale

principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 Cost.

L'argomento interpretativo desumibile dall'art. 8, ultimo citato,

viene evidenziato anche dal Pretore di Vicenza nell'ordinanza 3 aprile

1984, nonché dal Pretore di Milano nell'ordinanza 26 giugno 1979, nel

senso che la esclusione dal collocamento obbligatorio degli invalidi

psichici sarebbe ribadita non solo dall'art. 8, comma quinto, ma anche

dall'art. 25 della stessa legge.

Nel senso che la legge 30 marzo 1971 n. 118 prevederebbe soltanto

la corresponsione di somme di danaro ai minorati psichici si esprime

anche l'ordinanza del Pretore di Torino 27 gennaio 1981.

Secondo l'ordinanza del Pretore di Milano 26 giugno 1979, la

discriminazione che l'art. 5 della l. 2 aprile 1968, n. 482 pone a

danno dei minorati psichici non può giustificarsi per la pericolosità

che costoro presenterebbero per sé, per gli altri, nonché per gli

impianti, perché a questo scopo basterebbe un'indagine caso per caso

come già previsto dall'art. 20 della legge medesima.

Analoga argomentazione viene svolta nell'ordinanza del Pretore di

Torino, 27 gennaio 1981, del Pretore di Brescia, 27 settembre 1982 e

del Tribunale di Cuneo, 16 dicembre 1982.

3. - Accanto alla dedotta violazione del precetto costituzionale

testé richiamato tutte le ordinanze, salvo quella del Tribunale di

Parma, ipotizzano una possibile violazione dell'art. 4 Cost., e questo

unitamente a una violazione degli artt. 1 e 35 (ordinanze del Pretore

di Milano e di Brescia); 38, comma terzo (ordinanze del Pretore di

Torino e del Tribunale di Cuneo); 35 e 38 (ordinanza del Pretore di San

Vito al Tagliamento); 35, comma primo e 38, comma terzo (ordinanza del

Pretore di Bari); 38 (ordinanza del Pretore di Vicenza).

In particolare, secondo il Pretore di Milano, sembrano violati gli

artt. 1, 4 e 35 Cost. nella parte in cui riconoscono a tutti i

cittadini il diritto al lavoro, mentre gli invalidi psichici affetti da

menomazione superiore ad un terzo resterebbero sprovvisti di ogni

tutela, in quanto non vige per loro il collocamento obbligatorio, non

possono beneficiare di laboratori protetti per assoluta carenza di

strutture e non possono fruire delle provvidenze previste dalla legge

n. 118 del 1971, la quale per le prestazioni economiche richiede

un'inabilità totale (art. 12) o superiore a due terzi (art. 13).

Analoghe le argomentazioni, a sostegno della dedotta violazione

degli artt. 1, 4 e 35 Cost. del Pretore di Brescia.

Secondo il Pretore di Torino la norma sul collocamento

obbligatorio, si pone in contrasto con gli artt. 4 e 38, comma terzo,

Cost. perché priva una consistente parte dei cittadini, pur aventi una

normale intelligenza e una ridotta, ma non irrisoria, capacità

lavorativa, del diritto al lavoro per il solo fatto della causa non

"fisica" dell'invalidità.

Analoghe le argomentazioni addotte in riferimento agli artt. 4 e 38

dal Tribunale di Cuneo.

Secondo il Pretore di San Vito al Tagliamento, la norma dell'art. 5

della l. n. 482 del 1968 viene a ledere il fondamentale principio del

diritto al lavoro riconosciuto dall'art. 4, commi primo e secondo della

Cost., giacché detti invalidi mai potrebbero competere con gli altri

lavoratori nel libero mercato del lavoro onde, in difetto di assunzione

obbligatoria, sarebbero esclusi totalmente dal mondo produttivo.

Situazione questa ancor più inammissibile ove si consideri che gli

artt. 23 e 25 della l. 30 marzo 1971 n. 118, rivelano un indubbio

atteggiamento promozionale verso i minorati affetti da irregolarità

psichica, tendente a favorire, con appositi corsi di addestramento e

qualificazione professionale, l'inserimento degli stessi nel mondo del

lavoro, compatibilmente con le loro capacità e in conformità alle

norme di cui agli artt. 35, comma primo e 38, comma terzo, Cost.

Tali disposizioni "vengono di fatto private della loro portata

innovativa e della loro valenza sociale, ove l'ordinamento positivo

continui a negare" agli invalidi psichici il beneficio dell'avviamento

al lavoro ope legis.

Secondo il Pretore di Bari la previsione di cui agli artt. 4, comma

primo, 35, comma primo, e 38, comma terzo, Cost. "sarebbe inoperante

nei confronti degli invalidi affetti da minorazioni psichiche, qualora

venissero esclusi dal beneficio del collocamento obbligatorio".

Infine, secondo il Pretore di Vicenza, la normativa di cui al più

volte menzionato art. 5 appare in contrasto con gli artt. 3, 4 e 38

Cost. in quanto esclude ingiustificatamente dal diritto al lavoro non

pochi soggetti che possono risultare in concreto idonei a prestare

proficuo lavoro in determinati processi produttivi, in maggior grado di

altri soggetti affetti da minorazioni fisiche.

4. - Adempiute le formalità di rito, si sono costituite - nei

giudizi promossi dal Pretore di Milano, dal Pretore di Bari e dal

Tribunale di Parma - con atti di deduzioni depositati il 2 novembre

1979, il 13 giugno 1983 e il 29 novembre 1983, la S.p.A. Antonio

Cordani, la S.p.A. Locatelli, Verzella Virna.

Secondo la S.p.A. Cordani non può sussistere la violazione

dell'art. 3 denunziata dal Pretore, in quanto una invalidità psichica,

al contrario di quella fisica, non può essere preventivamente valutata

essendo soggetta a variazioni temporali frequenti e repentine.

Legittimamente, perciò, è previsto il collocamento obbligatorio solo

per gli invalidi affetti da minorazioni fisiche, mentre per gli

invalidi affetti da minorazioni psichiche la l. 30 marzo 1971, n. 118

ha disposto la creazione di appositi laboratori protetti nei quali

l'invalido possa esplicare senza rischio attività lavorativa.

Quanto al contrasto con gli artt. 1, 4 e 35, si osserva che l'art.

1 ha un valore solo di principio ispiratore cui deve attenersi il

legislatore ordinario e lo stesso discorso vale anche per l'art. 35

Cost.

Per quanto concerne l'art. 4 Cost. il diritto al lavoro in esso

garantito si traduce nella generica possibilità di avere accesso,

concorrendone i requisiti, ai posti disponibili e nell'obbligo, pure

genericamente imposto al legislatore, di realizzare un ordinamento che

renda effettivo questo diritto, senza però escludere che al

legislatore rimanga la facoltà di regolare l'esercizio della libertà

di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di opportune

cautele a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, anche

se ciò limita per alcune categorie la possibilità di accedere a

determinati posti di lavoro. Il legislatore ordinario di fronte a due

soggetti portatori di due diverse forme invalidanti ha previsto due

discipline. In particolare per gli invalidi psichici ha previsto la

creazione di speciali laboratori protetti, in ciò attuando e

rispettando altresì l'art. 38 Cost., non considerato e valutato dal

Pretore.

Secondo la S.p.A. Locatelli non può criticarsi il legislatore che

agli effetti delle assunzioni obbligatorie distingue tra minorati

fisici e minorati psichici, giacché l'utilizzazione dell'attività

lavorativa dei secondi pone problemi che esulano dall'organizzazione

aziendale, sì che la utilizzazione stessa non può essere posta a

carico degli imprenditori. Né la disciplina contrasta con l'art. 4

Cost. perché non significa che il problema del diritto - dovere al

lavoro del minorato psichico debba considerarsi respinto: va solo

riconosciuto che la soluzione di tale speciale problema è da ricercare

in altre disposizioni di legge ovvero richiede nuove leggi.

Non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 35, comma primo,

Cost., in quanto la disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui

alla l. n. 482 del 1968, necessariamente delimitata ed ancorata a

determinati presupposti, è una delle forme di tutela del lavoro. Del

pari incongruo è il richiamo al comma terzo dell'art. 38 Cost. dal

quale semmai si evincono motivi opposti alla tesi dell'illegittimità

costituzionale.

Infatti, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale,

sancito dal menzionato art. 38 Cost., è cosa diversa dal diritto

all'assunzione obbligatoria, disposta dalla l. n. 482 del 1968

indipendentemente da ogni qualificazione, derivante da un'apposita

preventiva educazione e da un precedente avviamento professionale.

Infine Verzella Virna chiede, in via alternativa, la dichiarazione di

illegittimità della norma in esame nei punti indicati dal Tribunale di

Parma, ovvero una pronuncia interpretativa di rigetto che porti a

ricomprendere nell'art. 5 della l. n. 482 del 1968 anche i minorati

psichici.

5. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta nei giudizi promossi

dal Pretore di Milano (ordinanza 26 giugno 1979); dal Pretore di Torino

(ordinanza 27 gennaio 1981); dal Pretore di San Vito al Tagliamento

(ordinanza 19 febbraio 1982); dal Pretore di Brescia (ordinanza 27

settembre 1982); dal Pretore di Bari (ordinanza 13 gennaio 1983); dal

Pretore di Vicenza (ordinanza 3 aprile 1984).

In linea generale, nelle memorie di intervento si muove dal

presupposto che così come ritenuto generalmente, in base alla

normativa vigente, non rilevino, agli effetti del collocamento

obbligatorio, gli stati invalidanti di origine esclusivamente psichica

che non siano collegati a menomazioni dell'organismo fisico

obiettivamente rilevabili.

La delimitazione operata dal legislatore nei termini dianzi

precisati non appare irragionevole, se si considera che il Consiglio

superiore di Sanità, in un parere reso in argomento il 18 marzo 1965,

prospetta le difficoltà in ordine al giudizio circa il grado di

invalidità di tipo psichico, nonché circa l'utilizzabilità sul piano

del lavoro che è estremamente diversa da una malattia psichica ad

un'altra, e persino da un soggetto ad un altro pur affetti dalla stessa

malattia.

In sostanza, come rilevato anche dal Consiglio di Stato (Sez. II,

12 maggio 1965, n. 207), le cautele disposte dalla legge n. 482 del

1968 per l'inserimento dell'invalido in una comunità organizzata di

lavoro possono risultare compromesse, in difetto della possibilità,

nei confronti degli invalidi psichici, di rilevazioni e valutazioni di

obiettività e attendibilità pari a quelle degli invalidi fisici.

Rilevato altresì che l'eventuale insorgenza di una pari situazione di

bisogno, in dipendenza di cause invalidanti di natura diversa, non

postula affatto la adozione delle stesse misure per fronteggiarle,

l'Avvocatura dello Stato afferma che la normativa in esame non è in

contrasto con i principi costituzionali relativi all'eguaglianza dei

cittadini, al diritto al lavoro ed alla tutela del lavoro. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche o connesse

questioni di legittimità costituzionale, concernenti la medesima

disposizione di legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai

fini di un'unica pronuncia.

2. - Dai giudici a quibus è stato denunciato a questa Corte l'art.

5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private) nella parte in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli

effetti delle provvidenze recate dalla legge, soltanto coloro che siano

affetti da menomazioni fisiche, esclude dall'ambito di applicazione gli

invalidi affetti da minorazioni di natura psichica.

Con tutte le ordinanze la norma viene denunciata in riferimento

all'art. 3 Cost. Sul rilevato contrasto, inciderebbe - altresì - ma

soltanto per taluno dei giudici il riferimento agli artt. 1, 4, 35,

primo comma, 38, terzo comma, Cost.

A tale ultimo riguardo va puntualizzato che l'art. 1 è

prospettato in causa quale chiave di lettura complessiva col richiamo

da esso fatto al lavoro, principio questo energicamente ribadito nel

successivo art. 4 ed enunciato ancora nell'art. 35, primo comma, ma

sotto più specifica angolazione quale criterio generale, cioè,

ispiratore di tutte le disposizioni del titolo III della Costituzione

sui rapporti economici (sentenza n. 15 del 1983); fra queste

ricomprendendosi la puntuale garanzia tutoria - art. 38, comma terzo -

nei confronti degli inabili e dei minorati, oggetto d'esame nella

fattispecie di causa.

In definitiva, il confronto della normativa (ordinaria) con i

cennati parametri costituzionali viene così offerto per un unico ed

intrecciato esame, essendo attribuito ad ogni cittadino, con l'art. 3

della Costituzione, il diritto fondamentale di realizzare lo sviluppo

della sua personalità, attuato principalmente attraverso il lavoro.

Esame, adunque, incentrato sul se - quel disposto dell'art. 5,

legge n. 482/68 - abbia, o meno, posto in posizione deteriore, sotto la

visuale organica e globale della Costituzione e lo spirito informatore

di Essa, gli affetti da minorazione psichica, rispetto ai colpiti da

invalidità fisica. Nell'affermativa, andrebbero rimossi gli ostacoli

alla parità delle situazioni tra i soggetti con minorazione di natura

psichica, vulnerati nell'esercizio dei loro garantiti diritti.

Al qual proposito, va qui subito ricordata la giurisprudenza di

questa Corte, che qui non può non ribadirsi, secondo cui non sono

costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e

limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda

discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro

efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di

inserirsi nel mondo del lavoro (sentenza n. 163 del 1983).

3. - Orbene, un'attenta lettura dell'intero contesto della legge n.

482/1968 porta a considerare come già l'art. 1 della dedotta normativa

stabilisca che le disposizioni in materia (assunzioni obbligatorie) non

trovino applicazione nei confronti di coloro che "per la natura ed il

grado della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute o

alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli

impianti"; ostacolo obiettivo all'avviamento al lavoro, questo, che

trova rispondenza nel procedimento di cui al successivo art. 20, ove si

prevede un accertamento sanitario su richiesta non solo da parte del

datore di lavoro, bensì anche nell'interesse dell'invalido.

Altra diversa normativa, poi, contenuta nella legge 30 marzo 1971,

n. 118 (di conversione del decreto legge 30 gennaio precedente, n. 5),

recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, dopo aver

ricompreso fra gli assistiti (art. 2, comma secondo) gli "irregolari

psichici", istituisce corsi di addestramento e similari provvidenze

fruibili anche da tali minorati (art. 23), Conche poi, per "speciali

categorie di invalidi", sistemi di lavoro protetto (art. 25),

demandandosi ad apposite commissioni provinciali (art. 7) le

valutazioni tecnico - sanitarie relative. Ciò anche ai fini della

iscrizione degli interessati negli elenchi degli aventi titolo al

collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968,

n. 482, oggetto specifico - nel suo articolo 5 - della presente

disamina.

Quel che può considerarsi, a questo punto, nel disarmonico

intrecciarsi delle norme è che alcun soggetto, sol perché vulnerato

psichicamente, può considerarsi colpito da una sorta di presunzione

legale, a lui oggettivamente contraria, di incapacità assoluta e -

quel che vieppiù desterebbe preoccupate perplessità - di conseguente

indiscriminata pericolosità.

Tutto ciò, peraltro, non appare di per sé bastevole ne ad

ammettere senz'altro che gli irregolari in questione - concretamente

menzionati nella legge n. 118 - debbano intendersi specificamente

ricompresi, ai fini del relativo collocamento obbligatorio, nell'art. 5

della legge n. 482; né - all'incontro - che le ridette categorie

possano ex se ritenersi escluse da provvidenze diverse da quelle che

unicamente conducono ad ambiti lavorativi particolari (protetti), così

come strutturato nella legge n. 118.

4. - Il vero è, su di un piano più attentamente esegetico, che il

tenore letterale dell'art. 5 della legge n. 482 consentirebbe la

valutazione delle sole menomazioni fisiche. Il problema tuttavia, a

questo punto della proposta indagine, trascende la mera interpretazione

sintomatica della norma; con una disamina non accompagnata, cioè, da

alcun altro riferimento o sostrato, ove solo ci si induca a riflettere

o appena soffermarsi - con la scorta della scienza specifica e della

relativa letteratura - sulle intersezioni e le interconnessioni, non

sempre sceverabili, tra inabilità fisica e minorazioni d'ordine

psichico.

Sul punto, è da ricordare subito quel parere del Consiglio di

Stato in data 12 maggio 1965 che - sulla scorta di accertamenti tecnici

forniti dal Consiglio superiore di sanità - afferma l'estrema

variegabilità tra una malattia psichica e l'altra, ovvero -

addirittura - nelle manifestazioni esogene di medesima natura, ma tra

un soggetto rispetto ad altro. E si conclude ivi che, in presenza di

alterazioni psichiche connesse a minorazioni fisiche, possono - e si

riconosce, così, il delineato intreccio - valutarsi, per i fini di

assunzione obbligatoria, le minorazioni fisiche.

A fronte di tale messe, sia pur meditata, di perplessa incertezza,

è d'uopo qui ulteriormente ricordare, sempre sul piano sostantivo, ma

con differente ottica di risultanze, la determinazione del Consiglio

delle Comunità Europee, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo,

là dove, per i fini di incentivazione di tal fondo, si intendono - tra

l'altro - favorire le persone minorate, purché capaci - si afferma -

di inserirsi nel mercato del lavoro: s'incentra, in tal guisa, la

minorazione su di un versante di abilitazione obiettiva (al lavoro),

piuttosto che su elementi di inseribilità esclusivamente subiettivi.

È da osservare, peraltro, che questi ultimi, comunque, non possono non

porsi, e sempre, in rapporto - la cui incidenza resta da valutare

singulatim - di causa ad effetto circa le possibilità concrete dei

soggetti interessati.

La disamina viene ad appuntarsi, pertanto, nei limiti ovviamente

consentiti a questa Corte, (cui restano estranee, ancorché non

indifferenti, soluzioni in chiave meramente scientifica), proprio sulla

trascrivibilità, in termini d'ordine positivo, e in un senso ovvero

nell'altro, delle conoscenze d'ordine clinico e sociologico delle

minorazioni psichiche.

Orbene, va rilevato che il legislatore è stato solito adoperare

quanto alle "minorazioni di natura psichica" (così, testualmente,

l'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante - già -

provvidenze a favore degli invalidi civili), terminologie e definizioni

diverse e al certo generiche, quali quella di "irregolari psichici"

(art. 2 legge n. 118 cit.), locuzione già di per sé indistinta, come

rilevato pure dalla Corte di Cassazione; ovvero, addirittura, di

"portatori di handicaps" (legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 7,

relativo alla attività scolastica di integrazione allo studio per i

soggetti così definiti). Ed è noto, come siffatto ultimo non

indigeno termine, nei suoi valori semantici (accolti ormai

universalmente nell'idioma nostrano) prima ancora che nella

identificazione medico-legale, stia a rivelare una situazione di

svantaggio, e quindi d'inferiorità, determinata da deficienze,

congenite o acquisite, fisiche o psichiche (ovvero d'entrambe le

insorgenze), con la derivata incapacità a livello della persona e le

conseguenti implicazioni individuali, familiari, sociali.

5. - Può così porsi, nella giusta immagine, come svariate siano,

nelle loro origini, nelle loro evoluzioni, nelle conseguenti

manifestazioni, appariscenti o intersecanti sovente le connotazioni

fisiche, le caratteristiche di coloro che possono con estrema, incerta

e onnicomprensiva affermazione, essere qualificati per irregolari

psichici. Resta, comunque, nota alla letteratura scientifica moderna la

confluenza in siffatta approssimata terminologia dei minorati per forme

psichiche di origine organica o derivanti da neurolesione; degli

invalidi per forme psichiche cosiddette pure e cioè intrinsecamente

endogene; della vastissima gamma di psicosi gravi con connesse

labilità riferibili ai cosiddetti psicopatici, d'ordine caratteriale

ovvero sociale, soggetti tutti individuabili, in ogni caso, sul piano

obiettivo, per una modulazione di rapporti con i terzi assai variabile,

ai fini degli inserimenti e delle possibili correlazioni esterne.

Sul piano positivo, per esemplificazione utile su queste ultime

correlazioni, va qui ricordata - in proposito - la normazione specifica

per l'idoneità militare, essendo la milizia luogo e punto d'incontro

dell'individuo con la società, sia pure sotto l'angolazione - e forse

proprio per questo di utile riferimento - della peculiare disciplina

che ad essa si riconduce.

A tali fini accertativi si volgono, in concreto, particolarmente,

gli artt. 28 e 29 della vigente normativa (d.P.R. 28 maggio 1964, n.

496) che definiscono - per la eventuale esclusione dal servizio -

talune caratterizzazioni psicopatiche e sindromi psico-neurotiche,

previ esami anche d'ordine sociologico, in ciò migliorandosi, alla

evidente luce dei più moderni spettri d'indagine, norme già

contenute, in gran parte, ma in misura assai più generica e

approssimata, nell'art. 27 del precedente d.P.R. 7 maggio 1948, n. 603.

6. - Cosicché, la problematica in esame, indubbiamente grave,

indubbiamente pressante, nei suoi valori etico-sociali, per

l'apprestamento della corrispondente strumentazione positiva, si

colora, sulla scorta dei premessi principi costituzionali, di indubbie

esigenze di normatività sociale, le più puntuali possibili nelle

previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero

in gioco.

La questione, posta in questi essenziali termini, non può, al

certo, essere risolta per via di mera, particolare interpretazione,

come mostra d'aver tentato, sia pure con lodevole intento, l'autorità

amministrativa (vedasi circolare 14 novembre 1980, n. 101 del Ministero

del Lavoro e della Previdenza sociale), nel supposto della

possibilità, in tali fattispecie, di un unico, semplice criterio

ermeneutico evolutivo della nozione di invalidità.

Ed infatti, nella estrema variegabilità delle situazioni delle

quali è occorso qui trattare, un criterio empirico univoco, di cui si

è recato or ora cenno, anziché agevolare, favorendola, la risoluzione

di tanta e intensa problematica ben facilmente indurrebbe ad un mancato

coordinamento e quindi al disordine, se non all'arbitrio, di innumere

casistica, non confortata da criteri normativi ed atta, in tal modo,

men che ad appagare nelle sue risultanze, a far lievitare il relativo

contenzioso.

Agli avvertiti effetti distorsivi del sistema, è il legislatore -

adunque - che è chiamato ad apprestare adeguati rimedi, operando

valide e meditate scelte normative, sulla base degli opportuni

rilevamenti ed apprezzamenti tecnici e, nell'ambito di soluzioni le

più confacenti e idonee ancorché diversificate, nella coerenza del

razionale esercizio di un potere che al detto legislatore, e ad esso

solo, compete, con una normazione esaustiva, intesa a rispondere alle

varie esigenze qui prospettate e - in ogni caso - ad attuare i precetti

costituzionali.

Non è dato, infatti, alla Corte operare scelte in tal senso nella

sfera, cioè, di complessi necessariamente articolati, la cui ovvia,

meditata estensione è di per sé dimostrativa della esigenza di una

serie di previsioni che soltanto il legislatore può effettuare

compiutamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.

482, sollevata con le ordinanze in epigrafe ed in riferimento agli

artt. 1. 3, 4, 35, 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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