Corte costituzionale

Sentenza n. 1088/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Società Generale

Supermercati e Rigante Roberto, iscritta al n. 106 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 dal Pretore di Monza nel

procedimento civile vertente tra Cannata Giuseppe e S.p.a. Fontana

Luigi, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra S.p.a. La Plada - Plasmon

dietetici alimentari e Zucchetti Franco, iscritta al n. 191 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 novembre

1985, Riganti Roberto conveniva in giudizio davanti al Pretore di

Milano la Società Generale Supermercati S.p.a., assumendo di essere

stato avviato al lavoro quale invalido civile a seguito di delibera

della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, e che

la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato di assumerlo.

Concludeva, pertanto, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di

lavoro e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla

convenuta di un obbligo legale di assumerlo.

La Società resisteva alla domanda sostenendo l'inapplicabilità

della disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 5,

legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi civili affetti da

menomazioni di natura psichica.

Il Pretore accoglieva la domanda del Riganti con sentenza 9

gennaio - 10 marzo 1986, avverso la quale proponeva appello la

Società Generale Supermercati.

Nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Milano ha

sollevato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 (R.O. n. 106/1988),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da

infermità di natura psichica, i quali sono esclusi dall'assunzione

obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di

servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza

di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della

capacità di lavoro.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che la menzionata

disparità di trattamento della invalidità in relazione

all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasmoda

nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi

civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto

produttivo protetto.

Le considerazioni politiche che inducono a trattare con

particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio,

prosegue l'ordinanza, non possono giustificare, dal punto di vista

dell'art. 3 Cost., la esclusione degli invalidi psichici

dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via

generale, ammette l'avviamento per i primi.

2. - Identica questione è stata sollevata, con le medesime

argomentazioni, dallo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza

emessa il 2 dicembre 1987 (R.O. n. 191/88) nel corso del procedimento

civile di appello promosso dalla S.p.a. La Plada - Plasmon Dietetici

Alimentari avverso la sentenza 9/25 ottobre 1986, con la quale il

Pretore di Milano aveva accolto la domanda dell'invalido civile

Zucchetti Franco intesa ad ottenere che fosse costituito ex art. 2932

c.c. il rapporto di lavoro.

3. - La medesima questione è stata, altresì, sollevata dal

Pretore di Monza con ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 (R.O. n.

141/88) nel corso del procedimento promosso dall'invalido civile

Giuseppe Cannata, avverso il rifiuto opposto alla sua assunzione

dalla S.p.a. Fontana Luigi di Veduggio, che sosteneva

l'inapplicabilità della legge n. 462/1968 agli invalidi affetti da

infermità psichica.

Il giudice a quo ha sollevato la questione con riferimento, in

particolare, alla disparità di trattamento tra invalidi civili

psichici ed invalidi di guerra affetti da identica infermità,

rilevando, con motivazioni analoghe a quelle, già riferite, addotte

dal Tribunale di Milano, la irrazionalità di una normativa che

accorda una protezione discriminata a soggetti portatori della

medesima minorazione.

4. - Nei tre giudizi sopra menzionati è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale

dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per

la infondatezza della questione sollevata, in quanto è rimessa alla

discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione

delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici.

Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche questioni di

legittimità costituzionale, concernenti la medesima disposizione di

legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di

un'unica pronuncia. Considerato in diritto I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del

1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.

482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui

esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria

degli invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per

violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato

motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli

invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

La questione non è fondata.

Si è già rilevato (sent. n. 163 del 1983) che sul piano

costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili

esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di

isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente

colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro,

pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese

come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini

hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e

sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al

lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per

rendere effettivo tale diritto.

Anche nell'ambito della Comunità Economica Europea, relativamente

ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua

incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché

capaci di inserirsi nel mercato del lavoro.

Successivamente alle dette determinazioni (sent. n. 52 del 1985),

dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione

legislativa e amministrativa - stante la problematica in esame, grave

e pressante nei suoi valori etico-sociali - si è prospettata la

necessità di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle

previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del

recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente

strumentazione positiva.

E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la

determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte

legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti

tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee,

ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a

soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati

precetti costituzionali.

A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si

sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri

interventi di questa Corte (ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui

la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile.

Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni,

ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti

nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le

esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi

rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale

delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e

le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1088 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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