Art. 5 — Invalidi civili
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.
Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 20 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) Come già rilevato dalla Corte, non sono ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare in situazioni di discriminazione soggetti che, colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte ha,altresì, prospettato la necessità di una normativa sociale, affermando che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi al riguardo. Allo stato, pertanto, si confermano le precedenti decisioni, ritenendo la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dall'ambito d'applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. Peraltro, la rilevata esigenza di una nuova disciplina della materia è ormai indilazionabile, di guisa che un eventuale, nuovo intervento della Corte nella materia, perdurando l'attuale inerzia del legislatore, non potrebbe che dirigersi nel senso della rigorosa applicazione dei precetti costituzionali. - S.n. 163/1983; 52/1985; O.nn. 487 e 951/1988.
Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI PSICHICI È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, in riferimento all'art. 3 Cot., nella parte in cui non comprende gli invalidi civili psichici fra gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, poiché, da un lato, fra detta categoria di soggetti esclusi e quella dei soggetti cui si applica tale protezione non sussiste omogeneità di posizioni e, dall'altro, la complessità della situazione dei primi, derivante dalla notevole varietà di casi, esige adeguati ed articolati rimedi (sulla base di opportuni rilevamenti e apprezzamenti tecnici) che solo il legislatore può apprestare e che esulano dall'ambito del giudizio di costituzionalità sulla norma censurata. - v. S. n. 52/1985 e O. n. 487/1988.
Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidità civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidità inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici, in quanto analoga questione, concernente lo stesso art. 5 l. n. 482/1968, è stata già dichiarata inammissibile. Resta, pertanto, precluso l'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata all'accoglimento della precedente, in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo "scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, norma abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984, n. 863. - S. 52/1985.
Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.
La valutazione circa la possibilità di includere fra gli invalidi civili, agli effetti delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e aziende private, di cui alla legge n. 482/1968, non solo la persona affetta da menomazione fisica ma anche quella colpita da invalidità psichica, è attività che, per la estrema variegabilità e la complessa articolazione delle situazioni comportanti una minorazione psichica, richiede meditate scelte normative, sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, che soltanto il legislatore può effettuare compiutamente. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost. - dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, considerando invalidi civili, agli effetti delle provvidenze recate dalla legge stessa, soltanto coloro che siano affetti da menomazioni fisiche, ne esclude dall'ambito di applicazione gli invalidi colpiti da minorazioni di natura psichica). - S. n. 163/1983.
Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1990 al 17 gennaio 2000. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art5 · fonte del testo
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