Corte costituzionale

Ordinanza n. 951/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.

Passoni e Villa e Damone Maria, iscritta al n. 817 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra

la S.p.A. Passoni e Villa contro Damone Maria, avente ad oggetto

l'assunzione obbligatoria al lavoro di quest'ultima quale invalida

psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1987 (R.O. n.

817/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica tra invalidi civili psichici, esclusi

dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di

lavoro e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche

in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione

della capacità di lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, in quanto è

rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e

articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi

degli invalidi psichici;

Considerato che non sussiste la rilevata omogeneità tra la

categoria degli invalidi psichici civili e quelli di guerra, del

lavoro o di servizio, stante la obiettiva diversità dei presupposti

che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura

per talune categorie anche un elemento risarcitorio, estraneo

all'ipotesi dell'invalidità civile (estremo questo più volte

evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre

decisioni, ord. n. 487 del 1988);

che, comunque, la situazione degli invalidi civili psichici,

come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 52 del 1985), è

abbastanza complessa per varietà di casi talché solo il legislatore

può apprestare gli adeguati ed articolati rimedi, sulla base di

opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate

scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali;

che non è dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse

ed articolate valutazioni le quali esigono, per se medesime, una

serie di previsioni che può effettuare compiutamente solo il

legislatore, alla cui attenzione si sottopone ancora una volta

l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.

482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:951 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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