Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo

comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal

pretore di Sassari nel procedimento civile vertente tra Spano Renato e

la società editrice "La Nuova Sardegna", iscritta al n. 81 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.

Visto l'atto di costituzione di Spano Renato;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito l'avv. Franco Agostini, per Spano Renato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 24 ottobre 1972 Renato Spano ha

convenuto in giudizio davanti al pretore di Sassari la S.r.l. "La Nuova

Sardegna" perché venga dichiarato "illegittimo ed inefficace", ai

sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'atto del suo licenziamento

da parte della società e disposta, di conseguenza, la reintegrazione

nel posto di lavoro.

È da rilevare, in linea di fatto, che lo Spano, assunto in base

alle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio degli invalidi

di guerra e degli invalidi civili emanate con la legge 2 aprile 1968,

n. 482, era stato licenziato dall'impresa con lettera del 29 settembre

1972 senza che la lettera stessa contenesse specifiche motivazioni.

Infatti, in essa, si fa riferimento esclusivo ad un generico "per

quanto verificatosi nell'ultimo periodo".

Solo a seguito di richiesto chiarimento la società, con lettera

del 4 ottobre dello stesso anno, precisava che il licenziamento trovava

la sua giustificazione nello stato di salute dello Spano, stato di

salute che, quantunque aggravatosi, sarebbe stato anche

strumentalizzato in quanto alcune assenze dal lavoro non sarebbero

state accompagnate da certificato medico e per altre si sarebbe

addirittura eluso l'accertamento sanitario dell'INAM.

2. - Il pretore, nel corso del giudizio, ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo,

della legge 2 aprile 1968, n. 482, in relazione all'art. 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, ritenendo che esso, nel prescrivere

che possono essere licenziati i mutilati e invalidi di lavoro oltreché

per giusta causa, anche quando vi sia stata in essi la perdita di

capacità lavorativa o aggravamento della invalidità in natura tale da

determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di

lavoro, nonché della sicurezza degli impianti, da accertarsi da un

collegio provinciale su richiesta dell'imprenditore o del lavoratore

stesso, violerebbe il diritto alla difesa.

La violazione del diritto in questione, per il giudice a quo,

sussisterebbe in quanto la contestata disciplina precluderebbe al

magistrato, investito della cognizione della causa relativa

all'impugnativa del provvedimento di risoluzione unilaterale del

rapporto di lavoro, di acquisire la dimostrazione della effettiva

sussistenza del fatto dedotto come giustificato motivo di licenziamento

tramite gli ordinari mezzi di prova (presunzioni, prove per testimoni,

consulenza tecnica medicolegale ecc.).

A sostegno delle proprie "perplessità" sulla legittimità

costituzionale della norma il giudice si richiama alle sentenze nn. 70

del 1961 e 132 del 1972 della Corte costituzionale che avrebbero

ritenuto sussistere un contrasto tra l'art. 24 della Costituzione e

norme di legge che conferivano agli organi della pubblica

amministrazione il compito di accertare, al di fuori o nell'ambito del

giudizio, fatti rilevanti senza peraltro rispettare l'osservanza delle

ordinarie garanzie processuali in materia di prova.

La rilevanza della proposta questione poggerebbe sul fatto che, nel

caso, si tratterebbe di "una delle norme di legge che dovrebbero essere

applicate per la definizione del giudizio" in quanto sostanzialmente la

dedotta giustificazione del licenziamento poggerebbe anche nell'assunto

che il prestatore d'opera avrebbe perduto ogni capacità lavorativa e

si sarebbe rivelato "inidoneo" a svolgere qualsiasi utile attività

nell'ambito dell'impresa che lo aveva assunto.

3. - Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il Renato

Spano, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini.

La parte attrice ha richiesto, nelle sue deduzioni, che la

questione venga ritenuta non fondata, in quanto la procedura impugnata

non menomerebbe affatto il diritto alla difesa della parte convenuta

(datore di lavoro), alla quale competerebbe, in ogni caso, la prova

della legittimità del licenziamento. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio sottopone all'esame della Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma,

della legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private -, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma,

della Costituzione.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

2. - L'art. 10 della legge n. 482 del 1968 introduce, nel terzo

comma, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per

quanto riguarda i mutilati e invalidi assunti ope legis che si affianca

alle altre previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604

(giusta causa o giustificato motivo).

Infatti, la norma impugnata stabilisce che i mutilati e invalidi

possono essere licenziati anche quando a giudizio del collegio medico

provinciale previsto dall'art. 20 sia accertata, a richiesta o

dell'imprenditore o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacità

lavorativa o un aggravamento di invalidità di natura tale da essere di

pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro,

nonché alla sicurezza degli impianti.

3. - Dalla situazione di fatto, oggetto del giudizio davanti al

pretore, è dato rilevare che il licenziamento della parte attrice da

parte della società convenuta non è avvenuto sulla base del terzo

comma dell'art. 10 della legge, sibbene per motivi attinenti all'art. 1

della legge 15 luglio 1966, n. 604. Non risulta dagli atti che il

datore di lavoro abbia, prima di procedere al licenziamento, provocato

il giudizio del collegio medico provinciale, né che il prestatore

d'opera l'abbia comunque richiesto.

Invero, nelle due lettere di licenziamento, a parte l'accenno ad

una diminuzione della capacità lavorativa, si puntualizza il

comportamento scorretto dello Spano rappresentato dall'assenza dal

lavoro senza giustificazione sanitaria e dall'avere eluso, in alcune

circostanze, l'accertamento sanitario dell'INAM. A riguardo è

opportuno osservare che nello stesso atto introduttivo del giudizio si

ritiene che il pretore voglia dichiarare "illegittimo e inefficace" il

licenziamento ritenuto effettuato ai sensi della legge n. 604 del 1966,

ossia per giusta causa o giustificato motivo.

In sostanza il pretore è stato chiamato a decidere se il

licenziamento, effettuato in quel modo e per quelle cause, fosse o meno

inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1 della legge 15 luglio

1966, n. 604.

Ciò premesso la Corte ritiene che le considerazioni svolte dal

pretore di Sassari, dirette a suffragare la rilevanza della proposta

questione, rimangono estranee alla fattispecie sulla quale è stato

chiamato a decidere, ossia se i motivi addotti a giustificazione del

disposto licenziamento rientrino o meno nella giusta causa o nel

giustificato motivo. Pertanto il giudizio a quo può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata

in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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