Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)

promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dal tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Società Aspera e Bosco Paolo

iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 marzo 1978 il tribunale di Torino solleva questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20 della

legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui dette norme - in

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - prevedono che gli

invalidi obbligatoriamente avviati al lavoro possano essere licenziati

per sopravvenuta inidoneità, previo accertamento della perdita di ogni

capacità lavorativa o di un aggravamento di invalidità tale da

determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di

lavoro, nonché è alla sicurezza degli impianti, accertamento da

effettuarsi a cura del Collegio Medico Provinciale, organo

amministrativo nominato dal Prefetto.

Si osserva che avverso la decisione di tale collegio non sono

previsti rimedi né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale

e che il procedimento che ivi si segue non sarebbe garantito da

"adeguata pubblicità": che il lavoratore, inoltre, non avrebbe il

diritto di farsi assistere da un patrocinatore legale in grado di

esercitare un controllo sulla legittimità formale del procedimento.

Si evidenzia altresì che il sindacato di legittimità spettante al

giudice ordinario in merito al ricordato provvedimento sarebbe ridotto

ad una indagine "rivolta unicamente ad esaminare se fra i presupposti e

il dispositivo dell'atto stesso esiste una necessaria correlazione

logica" e che perciò, poiché si tratta di un giudizio che incide su

di un diritto soggettivo del lavoratore, si appaleserebbe una

disparità di trattamento con la procedura prevista dalla legge n. 604

del 1966, in tema di giusta causa legittimante la risoluzione del

rapporto di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Ancora, nell'ordinanza si sottolinea che nella specie sussisterebbe

"una sostanziale impossibilità per il lavoratore di esercitare

congruamente il proprio diritto di difesa", con conseguente violazione

dell'art. 24 della Costituzione, in quanto il fatto da cui trae origine

il licenziamento non sarebbe più valutabile nel merito da parte del

giudice ordinario in sede di impugnazione del licenziamento.

In punto di rilevanza, nell'ordinanza si afferma che la questione

sollevata risponde a tale requisito "potendo incidere direttamente

sulla legittimità del licenziamento impugnato".

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

proposta questione venga dichiarata infondata in quanto:

a) la legge n. 482 del 1968 non introduce nuove o diverse cause di

licenziamento rispetto alla disciplina ordinaria, ma limita ai casi

più gravi di evoluzione dell'invalidità la possibilità di

giustificare il recesso, in armonia con gli scopi e le finalità della

legge in questione;

b) gli artt. 10 e 20 della ricordata legge non hanno fatto che

anticipare la disciplina, poi introdotta in forza dell'art. 5 della

legge n. 300 del 1970, sottraendo al datore di lavoro l'accertamento di

fatto e demandandolo ad un organo pubblico, in grado di fornire

maggiori garanzie di obiettività e competenza;

c) il fatto che sia diverso l'organo pubblico cui è commesso

l'accertamento, rispetto all'ipotesi generale, è giustificato dalla

specialità della disciplina in questione, che richiede un più

complesso e accurato controllo e non crea quindi disparità di

trattamento;

d) l'ipotizzata violazione del diritto di difesa non sussisterebbe,

in quanto, in caso di contestazione relativamente all'obiettiva

esistenza del fatto giustificante il recesso ex art. 10 citato, permane

nel giudice il potere di accertarne la sussistenza o meno, senza

preclusioni, mentre, nella fase extra-giudiziale, il lavoratore è

facultizzato a farsi assistere da un medico di fiducia, il cui

intervento, considerata la sede tecnica in cui si attua, appare più

utile che non la partecipazione di un patrocinatore legale. Considerato in diritto :

La censura di incostituzionalità proposta dal tribunale di Torino

con l'ordinanza riassunta in narrativa avrebbe fondamento se fosse vero

quanto nell'ordinanza stessa si afferma, cioè che "a norma del

combinato disposto di cui agli artt. 10 e 20 della citata legge (n. 482

del 1968) il giudizio sulla sopravvenuta inidoneità al lavoro è

demandato al Collegio Medico Provinciale, organo amministrativo

nominato dal prefetto, ed avverso tale decisione non sono previsti

rimedi né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale".

Ma così non è.

Essendo in gioco non un interesse legittimo, ma un diritto

soggettivo del lavoratore alla tutela del suo posto di lavoro ove

esistano le condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 482 del

1968, cioè che "la natura ed il grado dell'invalidità non possa

riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di

lavoro ed alla sicurezza degli impianti", deve escludersi - nel

silenzio della norma - che il "referto" del collegio medico sia

sottratto al controllo di merito dell'autorità giudiziaria.

Come ha ritenuto la Corte di Cassazione, la valutazione del

collegio medico costituisce soltanto una "sorta di perizia

stragiudiziale altamente qualificata, ma liberamente valutabile" dal

giudice ordinario presso il quale è intatto il diritto di difesa del

lavoratore che il giudice a quo reputa, invece, compresso nella

procedura di accertamento della esistenza o inesistenza delle

condizioni legittimanti il licenziamento. E non sussistendo questo

pregiudizio al diritto di difesa, evidentemente non sussiste nemmeno la

denunciata pregiudizievole "disparità di trattamento" rispetto alla

tutela giurisdizionale che al lavoratore viene accordata dalla legge n.

604 del 1966.

La questione, pertanto, è infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20 della legge 2 aprile

1968, n. 482 sollevata dal tribunale di Torino, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della costituzione, con l'ordinanza n. 278 del reg. ord.

1978 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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