Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

amministrazioni pubbliche e le aziende private), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Bianchetti Rosanna e Silectron

S.p.a., iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 17 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Vitagliano Carla e il Consorzio

Cooperative Costruzioni, iscritta al n. 731 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Bianchetti Rosanna nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Vacirca per Bianchetti Rosanna e l'Avvocato

dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso nei confronti della Silectron

S.p.a., al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, da

Rosanna Bianchetti, avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi

della legge 482 del 1968 e licenziata per esito negativo della prova,

l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza del 5 aprile 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

10, primo comma, e 16, quarto comma, della citata legge 2 aprile

1968, n. 482, nella interpretazione che di tali norme ha fornito la

Corte di Cassazione, secondo la quale non è consentita la

costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili

(e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro, e che

è ammissibile - per il rapporto lavorativo costituitosi con gli

stessi - l'apposizione del patto di prova ai sensi dell'art. 2096

codice civile, con conseguente recedibilità del datore di lavoro;

Alla stregua di tale interpretazione, ormai costante e che,

pertanto, costituisce diritto vivente, il rapporto di lavoro con

appartenenti alle categorie protette dalla legge 482 del 1968 trova

il suo titolo costitutivo non nell'atto d'avviamento al lavoro

dell'ufficio competente, ma nell'atto negoziale in cui si concreta

l'assunzione, che pur essendo vincolata dall'esterno sotto il profilo

del previsto obbligo di contrarre, è compiuta in un ambito di

autonomia privata;

Affermata la natura contrattuale del rapporto di lavoro in esame,

la Cassazione ha, coerentemente, affermato anche l'opponibilità del

patto di prova alle assunzioni obbligatorie;

Il denunciato contesto normativo, nella richiamata

interpretazione, contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con

l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e tutela i diritti

individuali e sociali dell'uomo, impedendo che tali diritti siano

resi effettivi;

Esso violerebbe, inoltre, l'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, perpetrando, nei confronti di cittadini più deboli

perché di ridotta capacità lavorativa, una situazione di ingiusta

discriminazione e ciò in contrasto, altresì, con il principio di

cui all'art. 4 della Costituzione, che sancisce per tutti i cittadini

il diritto al lavoro;

Il giudice remittente si è richiamato, in proposito, alla

sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1986, che ha affermato

la necessità dell'intervento dello Stato a sostegno dei livelli

occupazionali;

2. - Nel giudizio si è costituita la ricorrente, Rosanna

Bianchetti, la quale ha chiesto, in via principale, una sentenza

interpretativa di rigetto, sostenendo che la disposizione di cui

all'art. 10, quarto comma, della legge 842 del 1968, si spiega solo

dando per acquisita la definitività ab origine del rapporto di

lavoro con l'invalido;

In alternativa, la stessa parte privata ha chiesto una

declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in

questione, sul rilievo che la legge n. 482 del 1968 è improntata al

principio di solidarietà sociale, che deve operare in tutte le fasi

che portano alla costituzione d'un rapporto di lavoro stabile;

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione, nei termini

prospettati, vertendosi in materia di scelte discrezionali e non

irragionevolmente operate dal legislatore;

Premesso, infatti, che, alle norme regolatrici della materia, il

rapporto di lavoro delle categorie in esame non sorge dall'avviamento

del disoccupato invalido, effettuato autoritativamente da un organo

statuale, ma in virtù dell'atto negoziale col quale si concretizza

l'assunzione, sarebbe coerente al sistema la facoltà di recesso dal

contratto dell'imprenditore, durante il periodo di prova;

Né risulterebbero vanificate le perseguite finalità di tutela

del lavoro, essendo l'esercizio della suddetta facoltà soggetto al

sindacato giurisdizionale, anche perché la prova deve essere

condotta in relazione a mansioni compatibili con lo stato di invalido

o di menomato e la valutazione del suo esito prescinde da ogni

influenza dello stato medesimo, con conseguente sua nullità,

accertabile anche d'ufficio dal giudice del recesso, se risulti

determinata dalle condizioni e dalle menomazioni del lavoratore;

5. - Con ordinanza del 17 giugno 1988, emessa nel corso di un

giudizio tra Carla Vitagliano ed il Consorzio Cooperative Costruzioni

relativo a licenziamento d'invalido per mancato superamento della

prova, il Pretore di Bologna ha sollevato questione identica a quella

dinanzi riferita, adducendo le medesime argomentazioni;

Anche in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la infondatezza della questione alla stregua dei

medesimi rilievi già formulati; Considerato in diritto

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

Il Pretore di Bologna, con le due ordinanze di rimessione, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e

dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella

interpretazione della Corte di cassazione secondo cui il rapporto di

lavoro con gli invalidi civili e categorie assimilate, avviati

obbligatoriamente al lavoro, non si costituisce ex lege ma con un

normale contratto nel quale può essere previsto il patto di prova ex

art. 2096 del codice civile ed il conseguente libero recesso da parte

del datore di lavoro;

A parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 2

della Costituzione in quanto non sarebbero resi effettivi i diritti

individuali e sociali del lavoratore e sarebbero creati ostacoli al

principio di solidarietà; b) l'art. 3, secondo comma, della

Costituzione in quanto si creerebbe una situazione di ingiusta

discriminazione nei confronti dei cittadini più deboli perché di

ridotta capacità lavorativa; c) l'art. 4 della Costituzione in

quanto alla detta categoria di lavoratori non sarebbe garantito il

diritto al lavoro come per le altre;

2. - La questione non è fondata;

Si osserva anzitutto che l'interpretazione della norma, anche da

parte della Corte di Cassazione, è ormai costante ed univoca. E

proprio questa interpretazione ha dato causa all'incidente di

illegittimità costituzionale;

Si rileva, quindi, che, per gli invalidi civili e assimilati, il

rapporto di lavoro ha il suo titolo costitutivo non già nell'atto di

avviamento al lavoro dell'autorità amministrativa ma nell'atto

negoziale in cui si concreta l'assunzione la quale, pur essendo

vincolata all'esterno per il profilo del previsto obbligo a

contrarre, è compiuta nell'ambito dell'autonomia privata mediante un

atto di volontà delle parti, cioè mediante un contratto. La sua

stipulazione è resa necessaria anche dal fatto che la richiesta

all'autorità amministrativa è numerica e non contiene alcuna

specificazione, onde tutte le modalità relative allo svolgimento del

rapporto (orario, mansioni, qualifica etc.) devono essere stabilite

successivamente con un atto bilaterale;

La stessa legge non contiene alcuna prescrizione particolare e

specifica in ordine al contenuto del rapporto;

Occorre, peraltro, salvaguardare l'autonomia delle parti e

l'iniziativa dell'imprenditore, sia pure nei limiti fissati dall'art.

41 della Costituzione;

Questa Corte ha già esaminato (ordinanza n. 872 del 1988) la

questione della legittimità costituzionale delle stesse norme come

interpretate dalla Corte di cassazione ed ora di nuovo denunciate, e

ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;

3. - Non sussiste alcun impedimento che vieta la previsione o per

contratto collettivo o per patto intervenuto tra le parti, da

includersi nel contratto, del patto di prova, da stipularsi per atto

scritto, ex art. 2096 del codice civile;

Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla prova adducendo

un giusto o giustificato motivo. Il rifiuto è soggetto al sindacato

del giudice. Se esso risulta ingiustificato, il datore di lavoro è

liberato dall'obbligo della stipulazione; in caso contrario

(sussistenza del giusto o giustificato motivo) il datore di lavoro

deve egualmente stipulare il contratto di lavoro;

Inoltre, l'esperimento deve riguardare mansioni compatibili con lo

stato di invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e l'esito

della prova non deve essere assolutamente influenzato da

considerazioni di minor rendimento dovute alla infermità o alle

minorazioni. Infine, il recesso del datore di lavoro deve avere una

adeguata motivazione;

In caso di controversia, la corretta conduzione e il corretto

espletamento della prova è soggetta al sindacato del giudice al

quale potrà rivolgersi il lavoratore che ritiene leso il proprio

diritto;

4. - In tale situazione non sussiste la violazione degli invocati

precetti costituzionali;

Risulta, invero, sufficientemente garantito l'adempimento, da

parte del datore di lavoro, del dovere di solidarietà che egli ha e,

conseguentemente, il diritto individuale e sociale del lavoratore

invalido, senza che vi sia alcuna discriminazione a suo danno. È

garantito il suo diritto al lavoro come per tutti gli altri

lavoratori nella giusta considerazione dello stato di invalidità e

di minorazione fisica, sicché gli scopi altamente sociali delle

norme di previsione non restano frustrati;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto

comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le

aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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