Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende

private), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1981 dal pretore di Asti nel

procedimento penale a carico di Gallo Luigi ed altro, iscritta al n.

546 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 318 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1982 dal pretore di Salò nel

procedimento civile vertente tra Levangi Virgilio e la S.p.a. Ferriera

Valsabbia, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal pretore di Borgo a

Mozzano nel procedimento penale a carico di Palagi Pietro, iscritta al

n. 569 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tre diverse ordinanze, i pretori di Asti (ordinanza emessa in

data 9 giugno 1981, n. 546 del reg. ord. 1981), di Salò (ordinanza

emessa in data 12 gennaio 1982, n. 107 del reg. ord. 1982) e di Borgo a

Mozzano (ordinanza emessa in data 21 giugno 1982, n. 569 del reg. ord.

1982) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina

l'obbligo di assunzione di lavoratori invalidi da parte di aziende

private, laddove detta norma non prevede la facoltà del datore di

lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratore precedentemente

licenziato per giusta causa, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 41

della Costituzione.

Devesi rilevare che la questione suddetta è stata sollevata dai

pretori di Asti e di Borgo a Mozzano nel corso di procedimenti penali

che vedono imputati datori di lavoro rifiutatisi di assumere lavoratori

invalidi precedentemente licenziati per giusta causa, mentre il pretore

di Salò, nel corso di un procedimento di lavoro promosso da un

lavoratore invalido avviato all'assunzione obbligatoria e non assunto

siccome aveva in precedenza rassegnato le dimissioni dalla stessa

azienda per non incorrere in denuncia penale, ha sollevato questione di

costituzionalità oltreché dell'art. 10 anche dell'art. 11 della

citata legge n. 482 del 1968 nella parte in cui le dette norme non

prevedono la possibilità, per il datore di lavoro, di rifiutare

l'assunzione di lavoratori precedentemente licenziati o comunque

dimessisi per motivi riguardanti il rapporto fiduciario tra dipendente

e datore di lavoro.

A sostegno della prospettata questione si assume che il quinto

comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, espressamente

prevede, per ciò che attiene al collocamento ordinario, che il datore

di lavoro possa rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'ufficio

competente, i quali siano stati da lui licenziati per giusta causa.

Tale facoltà non è prevista in caso di collocamento obbligatorio;

la disparità di trattamento che ne consegue violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, in quanto la ratio delle disposizioni di cui all'art. 15

della legge n. 264 del 1949, appare pienamente operante anche nel caso

di collocamento obbligatorio.

Una siffatta disciplina violerebbe altresì l'art. 41 della

Costituzione, in quanto inciderebbe sull'organizzazione economica

dell'impresa imponendo all'imprenditore di rivedere la propria

organizzazione produttiva per reinserire un lavoratore in precedenza

licenziato per giusta causa.

La rilevanza della cennata questione è motivata in tutti e tre i

giudizi; va al riguardo rilevato che il pretore di Salò cita

giurisprudenza secondo la quale le dimissioni del lavoratore originate

da timore di denuncia penale sono assimilabili al licenziamento per

giusta causa.

È intervenuto in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata "non rilevante o comunque

infondata".

Assume l'Avvocatura nell'atto di intervento che il dubbio di

costituzionalità avanzato dai tre giudici a quo sia frutto di un non

adeguato sforzo ermeneutico; in realtà, l'art. 15, quinto comma, della

legge n. 264 del 1949 sarebbe riferibile anche al collocamento

obbligatorio, "in quanto enunciativo di un principio generale".

Se la distinzione fra le due ipotesi di avviamento al lavoro

riguarda la modalità con cui si perviene alla costituzione del

rapporto, per il resto la disciplina generale del rapporto di lavoro

rimane immutata; ne consegue che non potrebbe dirsi elusa dalla

disciplina peculiare del collocamento obbligatorio la necessità che

l'inserimento della persona nell'organizzazione produttiva risponda a

quei naturali requisiti del rapporto di lavoro attinenti alla reciproca

fiducia e collaborazione tra le parti.

Un dato normativo in tal senso sarebbe ravvisabile nell'art. 10

della legge n. 482 del 1968, laddove chiarisce che il trattamento

giuridico e normativo del rapporto instauratosi a seguito di

collocamento obbligatorio è identico a quello dell'ordinario rapporto

di lavoro. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei tre pretori di Asti, di Salò e di Borgo a

Mozzano indicate in epigrafe e riassunte in narrativa, ancorché emesse

due in sede di giudizio penale e una in sede di procedimento di lavoro,

sollevano la stessa questione. I relativi giudizi possono quindi essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'art. 15, comma quinto, della legge 29 aprile 1949, n. 264

(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei

lavoratori disoccupati) stabilisce che "il datore di lavoro può

rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'ufficio competente, i

quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa".

Una simile disposizione non è contenuta né nell'art. 11 né

nell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale

delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private) che regolano rispettivamente l'obbligo dei privati

datori di lavoro con oltre 35 dipendenti di "assumere lavoratori

appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo" (cioè:

invalidi di guerra e per servizio, invalidi del lavoro, invalidi

civili, non vedenti, sordomuti, orfani e vedove di guerra, per servizio

e per lavoro), e l'applicazione, "a coloro che sono assunti al lavoro

in forza della presente legge", del "normale trattamento economico

giuridico e normativo".

I pretori di Asti e di Borgo a Mozzano (n. 546 del reg. ord. 1981 e

n. 569 del reg. ord. 1982), chiamati a giudicare in sede penale della

violazione dell'obbligo di assunzione di due lavoratori già loro

dipendenti licenziati per giusta causa, e il pretore di Salò (n. 107

del reg. ord. 1982), chiamato in sede civile a ordinare l'assunzione di

un lavoratore che in precedenza si era dimesso volontariamente per

evitare il licenziamento (situazione che il pretore, in conformità

della giurisprudenza della Cassazione, reputa assimilabile al

licenziamento per giusta causa), ritengono tutti che la mancata

espressa previsione anche nella normativa relativa alle assunzioni

obbligatorie della facoltà del datore di lavoro di rifiutare

l'assunzione di lavoratori precedentemente da lui licenziati per giusta

causa vada interpretata come negazione di tale facoltà. Dal che

conseguirebbe per il pretore di Borgo a Mozzano la violazione dell'art.

3 della Costituzione, per i pretori di Asti e di Salò la violazione

degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

3. - La questione non è fondata.

Come giustamente eccepisce l'Avvocatura dello Stato nel suo atto di

intervento, è errata la interpretazione della normativa che ne

costituisce il presupposto.

Infatti è vero che né l'art. 10 della legge n. 482 del 1968

denunciato di incostituzionalità dai pretori di Asti e di Borgo a

Mozzano, né l'art. 11, insieme col 10, denunciato dal pretore di

Salò, riproducono le disposizioni dell'art. 15 della legge 29 aprile

1949, n. 264 che accorda al datore di lavoro la facoltà di rifiutare

l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio competente,

precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ma da

ciò non consegue che il legislatore della legge n. 482 abbia voluto

escludere tale facoltà, perché essa era scritta, con valore di

principio generale, nella legge n. 264 che regola l'avviamento al

lavoro, attraverso gli uffici di collocamento, dei lavoratori

involontariamente disoccupati.

Basti considerare che anche gli aventi diritto all'assunzione

obbligatoria di cui alla legge n. 482 appartengono alla categoria dei

disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di

collocamento.

Infatti tanto il datore di lavoro che deve assumere lavoratori per

le esigenze della sua azienda, a sua richiesta e nel numero da lui

determinato, tanto il datore di lavoro tenuto ad assumere lavoratori

disoccupati delle categorie indicate nella legge n. 482, sono obbligati

ad assumere i lavoratori iscritti nelle rispettive liste dell'Ufficio

di collocamento (titolo II della legge n. 264 del 1949; titolo III

della legge n. 482 del 1968). Quindi deve ritenersi che anche nelle

assunzioni obbligatorie valgano i principi generali del collocamento

dei lavoratori disoccupati non incompatibili con i principi specifici

delle assunzioni obbligatorie.

Si può dunque pervenire alla conclusione (accolta espressamente in

qualche decisione di merito e che appare implicita nella giurisprudenza

delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno ritenuto valida, anche

per i contratti di assunzione obbligatoria, l'inserzione del patto di

prova) che la disposizione del quinto comma dell'art. 15 della legge n.

264 sia fra quelle applicabili anche nell'ambito delle assunzioni

obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile

1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso

la pubblica amministrazione e le aziende private) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dai pretori di Asti,

Salò e Borgo a Mozzano con le ordinanze di cui in epigrafe (n. 516 del

reg. ord. 1981 e nn. 107 e 569 del reg. ord. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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